Non ci sarà alcun rinvio dell’aggiornamento delle graduatorie. É quanto si apprende da fonti ANIEF, al termine dell’incontro svoltosi stamani tra il Ministero e le Organizzazioni sindacali sulla definizione del nuovo regolamento per il conferimento delle supplenze che dovrebbe andare a sostituire l’ordinanza ministeriale 60/2020 che attualmente disciplina la costituzione delle graduatorie e il conferimento delle supplenze.
La stessa O.M. 60/2020 ha previsto che l’aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze, in prima applicazione, si svolgesse nel 2022 salvo poi ritornare triennale a partire dal prossimo aggiornamento.
Secondo quanto si apprende, nonostante l’amministrazione insista per un aggiornamento triennale in parallelo alle Gae, non ci sarà alcun rinvio.
Il sindacato ANIEF, nel corso dell’incontro, ha presentato inoltre le seguenti richieste:
– di poter presentare domanda di inserimento sia nella prima fascia delle graduatorie d’istituto, sia nelle GPS di prima e seconda fascia anche e per tutte le classi di concorso per le quali l’aspirante risulti già inserito in GaE;
– di consentire ai docenti che maturano la terza annualità di servizio su posto di sostegno nell’anno scolastico in corso di presentazione delle istanze l’inserimento nella seconda fascia di sostegno delle GPS sostegno.
– di consentire all’aspirante, in caso di comprovato malfunzionamento, l’invio dell’istanza cartacea di inserimento/aggiornamento/permanenza;
– di portare da 15 a 30 giorni il limite temporale di presentazione delle istanze;
– di poter sostituire il titolo di accesso, se conseguito successivamente al precedente inserimento, con altro nuovo titolo di accesso più favorevole;
– di prevedere la pubblicazione di graduatorie provvisorie e la possibilità di presentare reclamo entro 5 giorni, da inviare al dirigente dell’ambito territoriale della provincia di interesse. Valutati i reclami, di pubblicare entro i successivi 20 giorni, le GPS e le graduatorie d’istituto definitive, avverso le quali è ammesso ricorso al competente T.A.R. entro 60 giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;
– di innalzare il limite delle venti scuole a trenta, ai fini della costituzione delle graduatorie di istituto per la copertura delle supplenze brevi e saltuarie;
– di effettuare nomine da GaE e GPS anche in presenza e non esclusivamente in modalità informatizzata, sino a completo esaurimento delle disponibilità e/o di incapienza delle GAE o delle GPS e fino al 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento;
– di non cambiare le regole su sanzioni per rinuncia e/o abbandono dell’incarico assegnato. In caso di rinuncia la o mancata presa di servizio per un incarico già assegnato la sanzione deve valere solo per quella stessa classe di concorso. Così come la sanzione per abbandono deve valere solo per l’anno scolastico in corso;
– consentire all’aspirante destinatario di incarico di raggiungere la sede per la presa di servizio effettiva oltre le 24 ore, se l’aspirante risiede in provincia diversa da quella da cui proviene la proposta di supplenza, e comunque non meno del tempo minimo necessario.

