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Aggiornamento GPS: consentita la valutazione dell’intero anno scolastico per chi ha un contratto in essere [Ordinanza Ministeriale]

É stata pubblicata l’Ordinanza Ministeriale 112 del 6 Maggio 2022 che disciplina le procedure di costituzione delle GPS (graduatorie provinciali per le supplenze) e delle connesse graduatorie d’istituto nonché il conferimento delle supplenze.

L’art. 3 dell’O.M. prevede che:

I titoli dichiarati dall’aspirante all’inserimento nelle GPS sono valutati se posseduti e conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione, fermo restando quanto previsto all’articolo 7, comma 4, lettera e) [L’unica eccezione è prevista per coloro che conseguono l’abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio.]

Esclusivamente nei confronti degli aspiranti che, alla data di scadenza prevista per la presentazione dell’istanza, non abbiano ancora maturato l’intera annualità di servizio, sarà consentito di dichiarare la successiva data di scadenza del contratto in essere all’atto della presentazione dell’istanza; la valutabilità del servizio svolto successivamente alla data di presentazione della domanda è vincolata alla conferma dell’avvenuto svolgimento, da dichiararsi da parte dell’interessato tramite apposita istanza che verrà messa a disposizione secondo tempistiche e modalità che saranno oggetto di apposita comunicazione da parte della competente Direzione Generale del Ministero. In caso di mancata conferma, la valutazione del servizio è ricondotta alla data di presentazione della domanda”.

Si tratta di uno dei pochi accoglimenti del Ministero rispetto alla richiesta dei sindacati. In sostanza si consente la valutazione dell’intero anno in corso sia in termini di punteggio sia come requisito per l’inserimento nella II fascia delle GPS sostegno (per cui si considera anche l’anno in corso come terza annualità). Questo permetterà quindi ai candidati di poter dichiarare, non solo il servizio svolto fino alla data di scadenza della domanda di partecipazione, ma anche il servizio che il docente (presumibilmente) presterà dopo in funzione del contratto in essere.

Il docente dovrà poi confermare successivamente che tale servizio sia stato effettivamente svolto tramite apposita istanza che verrà messa a disposizione successivamente.

Per cui, ad esempio, il docente che ha un contratto fino al 30 giugno oppure dal 1° febbraio fino al termine delle lezioni (ricordiamo che il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino agli scrutini vale come intera annualità) potrà far valere questo contratto (con la massima valutazione del punteggio prevista) indipendentemente dalla data di presentazione delle istanze.

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