È stato pubblicato sul portale INPA il D.M. 37 del 29/02/2024 con il quale si dà avvio alle procedure per l’aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento (GAE). Le domande si potranno presentare dalle ore 12.00 di oggi fino alle ore 23.59 del 15 marzo.
La domanda di permanenza, di aggiornamento, di conferma dell’inclusione con riserva e di scioglimento della riserva, dovrà essere presentata alla sede territoriale dell’Ufficio scolastico regionale che ha gestito la relativa domanda per il biennio 2022/2023 – 2023/2024.
La domanda si presenta unicamente in modalità telematica, attraverso il Portale Unico del reclutamento, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it.
COSA SONO LE GAE?
Le graduatorie ad esaurimento (GaE), ex graduatorie permanenti, sono delle graduatorie riservate ai docenti in possesso di abilitazione all’insegnamento nelle quali è stato possibile iscriversi fino all’anno 2007/2008 e, a determinate condizioni, anche negli anni scolastici 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011.
Ricordiamo innanzitutto che le GAE sono le graduatorie ad esaurimento e come tali sono chiuse a nuovi inserimenti. É consentito solo l’aggiornamento della propria posizione (compreso il trasferimento in altra provincia) oppure il reinserimento (per coloro che erano già inseriti nelle GAE e che sono stati depennati per non aver presentato la domanda in occasione di precedenti aggiornamenti. Questa possibilità, inizialmente negata dal ministero, è stata oggetto di numerose vertenze giudiziarie. Già negli ultimi due aggiornamenti è stato consentito il reinserimento).
COSA SI PUÒ FARE CON L’AGGIORNAMENTO
Con la domanda di aggiornamento è possibile:
- L’Aggiornamento il punteggio con cui si è inseriti in graduatoria, dichiarando nuovi servizi e titoli valutabili (si veda qui per le tabelle di valutazione dei titoli).
- La permanenza in graduatoria a pieno titolo o con riserva (senza cioè dichiarare nuovi titoli e servizi).
- Il reinserimento in graduatoria (nel caso in cui il candidato sia stato cancellato per non aver presentato precedentemente domanda). In tal caso il candidato recupererà il recupero precedentemente punteggio maturato all’atto della cancellazione.
- Lo scioglimento della riserva, nel caso in cui il docente sia iscritto con riserva perché in attesa di conseguire il titolo abilitante (a condizione che il titolo sia stato conseguito o sarà conseguito entro il termine fissato).
- Il trasferimento da una provincia ad un’altra nella quale si verrà collocati nella fascia di appartenenza con il punteggio spettante, eventualmente aggiornato.
TITOLI DI PREFERENZA
Le situazioni soggette a scadenza, quali il diritto di usufruire della preferenza a parità di punteggio, devono essere riconfermate, anche nel caso di sola permanenza. Pertanto, il personale interessato nel compilare la domanda deve barrare le apposite caselle della relativa sezione. In mancanza, i titoli di preferenza non vengono riconfermati nelle graduatorie ad esaurimento.
TITOLI DI RISERVA
Ai fini dell’assunzione sui posti riservati i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di aggiornamento, salvo che abbiano già reso identica dichiarazione in occasione della presentazione di precedenti istanze di aggiornamento o di nuova iscrizione, fermi restando gli adempimenti previsti dalla specifica normativa in materia citata in premessa.
In quest’ultimo caso gli interessati devono pertanto riconfermare soltanto il diritto alla riserva suddetta. Coloro che invece richiedono per la prima volta il diritto alla riserva dei posti e che non possono produrre il certificato di disoccupazione poiché occupati con contratto a tempo determinato alla data di scadenza della domanda di aggiornamento, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta.