Dal 16 giugno al 2 luglio 2025, sarà possibile presentare domanda per il c.d. aggiornamento annuale delle GAE con particolare riferimento:
- allo scioglimento della riserva, da parte degli aspiranti – già inclusi con riserva perché in attesa di conseguire il titolo di abilitazione – che conseguono l’abilitazione entro il termine del 30 giugno 2025 (a condizione che il titolo sia stato conseguito o sarà conseguito entro il termine fissato per la finestra).
- alla presentazione dei titoli di riserva acquisiti entro la data del 2 luglio 2025, per usufruire dei benefici di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 (i titoli di riserva danno diritto a una riserva dei posti per le c.d. “categorie protette”). Per un approfondimento sui titoli di riserva si veda qui.
- all’iscrizione negli elenchi aggiuntivi del sostegno e/o dei metodi didattici differenziati degli aspiranti, già inclusi in graduatoria, che conseguono i rispettivi titoli di specializzazione entro il termine del 30 giugno 2025. Questo consentirà ai candidati già inseriti in GAE di poter essere assunti anche per posto di sostegno, oltre che per le classi di concorso per cui sono già inserite in GAE.
Attenzione: Tali operazioni riguardano esclusivamente coloro che sono già iscritti nelle GAE in quanto si tratta di graduatorie per le quali non sono consentiti nuovi inserimenti.
INSERIMENTO DEI TITOLI DI RISERVA
Il termine entro il quale i docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento devono possedere i requisiti per beneficiare della riserva dei posti di cui alla legge 68/1999 è fissato al 2 luglio 2025.
Ai fini dell’assunzione sui posti riservati, i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68 alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.
SCIOGLIMENTO DELLA RISERVA
Il termine entro il quale i docenti già iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento, in attesa del conseguimento del titolo, devono conseguire l’abilitazione ai fini dello scioglimento della riserva per l’anno scolastico 2025/26, è fissato al 30 giugno 2025 e si potrà dichiarare dal 16 giugno al 2 luglio 2025.
N.B. Si badi che lo scioglimento della riserva non riguarda coloro che sono stati inseriti in GAE con riserva in seguito a un provvedimento giudiziario, ma riguarda coloro che sono stati inseriti in GAE in attesa del conseguimento del titolo di abilitazione e, avendolo conseguito entro il 30 giugno 2025, potranno sciogliere la riserva. É questo il caso dei docenti che, al momento della chiusura delle GAE (a.a. 2007\2008) erano già iscritti a un corso abilitante (es. laurea in Scienze della formazione primaria, Conservatori e Accademie) e fu concessa la possibilità di iscrizione con riserva in attesa del conseguimento del titolo. Questi docenti possono quindi sciogliere la riserva se hanno concluso il loro percorso di studio e conseguito il titolo abilitante.
INCLUSIONE NEGLI ELENCHI DI SOSTEGNO
Gli aspiranti che conseguiranno il titolo di specializzazione sul sostegno entro il 30 giugno 2025 potranno sciogliere tale riserva nel periodo compreso tra il 16 giugno al 2 luglio 2025.
Entro lo stesso termine del 2 luglio 2025 possono essere dichiarati i titoli di specializzazione all’insegnamento relativi ai metodi didattici differenziati conseguiti entro il termine del 30 giugno 2025, ai fini dell’inclusione nei relativi elenchi.
Procedura esclusivamente online
La domanda avverrà in modalità esclusivamente online, indirizzata all’Ufficio Scolastico della Provincia in cui si è inclusi nelle GAE, per il biennio 2024/25 e 2025/26. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.
Per procedere alla compilazione dell’istanza è necessario accedere al Portale Unico del reclutamento di cui all’articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it – e occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”. Il servizio è eventualmente raggiungibile anche collegandosi all’indirizzo www.mim.gov.it, attraverso il percorso “Argomenti e Servizi > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Graduatorie ad esaurimento”. Le istanze da compilare sono denominate:
- Graduatorie ad Esaurimento – Domanda di inclusione a pieno titolo
- Graduatorie ad Esaurimento Personale Docente – Dichiarazione Titoli di Riserva
- Graduatorie ad Esaurimento Personale docente – Inclusione negli elenchi aggiuntivi del Sostegno.
PROVINCIA DI INSERIMENTO NELLE GAE E GPS
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, dell’O.M. 16 maggio 2024, n. 88,
I soggetti inseriti a pieno titolo nelle GAE possono presentare domanda di inserimento sia nella prima fascia delle graduatorie di istituto sia nelle GPS di prima e seconda fascia – e correlate graduatorie di istituto di seconda e terza fascia – cui abbiano titolo in una sola provincia, anche diversa dalla provincia di inserimento in GAE, con esclusione delle graduatorie per le quali sono inseriti nelle GAE. Tale esclusione non si applica a coloro che sono inseriti con riserva nelle GAE in applicazione di un provvedimento giurisdizionale o in attesa del conseguimento del titolo di abilitazione …”.
Pertanto, qualora un aspirante risulti già iscritto a pieno titolo nelle GPS di I fascia – ivi compresi gli elenchi aggiuntivi di cui al decreto ministeriale 19 febbraio 2025, n. 26 – nella medesima provincia di iscrizione in GaE e intenda sciogliere la riserva in GaE o iscriversi negli elenchi del sostegno, potrà procedere con l’invio dell’istanza, ma verrà cancellato dal medesimo insegnamento presente nelle GPS.
