È imminente la pubblicazione del Decreto di aggiornamento annuale delle GaE (Graduatorie a Esaurimento) che aprirà la consueta “finestra annuale”.
COSA SONO LE GAE
Le graduatorie ad esaurimento (GAE), ex graduatorie permanenti, sono strutturate su base provinciale e sono aggiornate con cadenza triennale in relazione alle posizioni degli iscritti ma, per effetto di quanto disposto dalla Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, sono chiuse all’inserimento di nuovi aspiranti. Nelle graduatorie ad esaurimento sono iscritti i docenti in possesso di abilitazione all’insegnamento.
- nella prima fascia sono inseriti i docenti che all’atto della costituzione delle graduatorie risultavano iscritti nelle graduatorie per soli titoli (cosiddetto doppio canale);
- nella seconda fascia sono inseriti i docenti che all’atto della costituzione delle graduatorie, oltre al requisito dell’abilitazione, avevano maturato 360 giorni di insegnamento;
- nella terza fascia sono iscritti coloro che nel corso degli anni hanno conseguito l’abilitazione all’insegnamento.
Le graduatorie a esaurimento non vanno confuse con le graduatorie d’istituto, anch’esse articolate in tre fasce.
UTILIZZO DELLE GRADUATORIE A ESAURIMENTO
Le graduatorie ad esaurimento sono utilizzate per l’assunzione in ruolo nel limite del 50% dei posti conferibili annualmente autorizzati, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 109, lettera c) della legge 107 del 2016 nonché per l’attribuzione dei contratti a tempo determinato (c.d. incarichi annuali).
COSA SI PUÒ FARE NELLA FINESTRA ANNUALE
Nella finestra annuale i docenti già inseriti nelle GAE possono:
1) Inserire il titolo di specializzazione per il sostegno o dei metodi didattici differenziati e quindi aggiornare l’elenco dei docenti specializzati presenti in GAE. Questo consentirà ai candidati già inseriti in GAE di poter essere assunti anche per posto di sostegno, oltre che per le classi di concorso per cui sono già inserite in GAE.
2) Presentare titoli di riserva per usufruire dei benefici di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni e integrazioni (i titoli di riserva danno diritto a una riserva dei posti per le c.d. “categorie protette”). Per un approfondimento sui titoli di riserva si veda qui. Ai fini dell’assunzione sui posti riservati, i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68 alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.
3) Sciogliere la riserva, nel caso in cui il docente sia iscritto con riserva perché in attesa di conseguire il titolo abilitante (a condizione che il titolo sia stato conseguito o sarà conseguito entro il termine fissato per la finestra).
N.B. Si badi che lo scioglimento della riserva non riguarda coloro che sono stati inseriti in GAE con riserva in seguito a un provvedimento giudiziario, ma riguarda coloro che sono stati inseriti in GAE in attesa del conseguimento del titolo di abilitazione e, avendolo conseguito, potranno sciogliere la riserva.