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sabato, Ottobre 5, 2024
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Abilitazioni estere in attesa di riconoscimento e punteggio voce A2 tab. A/3: nuova nota dell’ambito di Milano

L’Ordinanza Ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024 disciplina le procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo.

COSA PREVEDE L’ORDINANZA
Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all’Ufficio competente per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo.

L’inserimento, diversamente dallo scorso anno, avviene quindi a pettine e non in coda. L’inserimento con riserva dà diritto alla stipula di contratto a tempo determinato, cui dovrà essere apposta specifica clausola risolutiva in caso di diniego del riconoscimento del titolo. Pertanto:

  • Se il titolo conseguito all’estero è riconosciuto nel corso di vigenza del contratto sottoscritto, il medesimo contratto prosegue sino al termine della sua durata.
  • Se nel corso della vigenza del contratto sottoscritto interviene il mancato riconoscimento del titolo, il contratto è immediatamente risolto.

ABILITAZIONI ESTERE
La tabella A/3 sez. A/2  prevede per le abilitazioni in genere l’attribuzione di un punteggio addizionale rispetto a punteggio previsto dalla voce A/1 della tabella titoli che dipende dal voto di abilitazione. Tale punteggio varia in funzione del tipo di abilitazione posseduta.

Per quanto riguarda le abilitazioni estere, occorre far riferimento alla lettera E che prevede:

per i titoli di abilitazione conseguiti all’estero, validi quali abilitazioni nel Paese ove sono stati conseguiti e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente, il punteggio di cui al presente punto A.2 è riconosciuto in via analogica, in ragione di 12 punti per ogni anno di durata legale dello stesso e in eventuali 30 punti qualora si tratti di percorsi ad accesso selettivo e a numero programmato

Pertanto:

  • Spettano 12 punti per ogni anno di durata legale del percorso di abilitazione
  • Ulteriori 30 punti qualora si tratti di percorsi ad accesso selettivo e a numero programmato

Tali punteggi spettano solo però se il titolo è stato riconosciuto in Italia. Diversamente, nel caso di titolo non ancora riconosciuto, nella sezione A.2. occorreva semplicemente selezionare la voce “Nessuna selezione”.

LA NOTA DELL’AMBITO DI MILANO
In tal senso l’ambito di Milano aveva inizialmente  pubblicato una nota (la n. 19877 del 5 agosto 2024) in cui si comunicava che l’’Ufficio stava provvedendo ad eliminare la sezione A2, ove irregolarmente compilata.

Con una successiva nota del 9 agosto 2024 a parziale rettifica della precedente, l’ambito comunica invece che:

l’Ufficio sta provvedendo a ripristinare i punteggi di cui alla sezione A2 tab. A/3 OM n. 88/2024. Si precisa che le dichiarazioni in essa contenute saranno oggetto, successivamente, di specifici e accurati controlli a cura dell’amministrazione.

VEDI LA NOTA DELL’AMBITO DI MILANO
LA NUOVA NOTA DELL’AMBITO DI MILANO

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