domenica, Febbraio 9, 2025
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I 24 CFU non possono essere autocertificati

Il D.lgs. 59/2017 ha previsto come requisito di partecipazione al concorso per “posto comune” e per “insegnante tecnico pratico” della scuola secondaria il possesso di 24 Crediti Formativi Universitari (CFU) o Accademici (CFA) nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche. Si tratta quindi di quattro diversi settori disciplinari:

  • Antropologia
  • Psicologia
  • Pedagogia
  • Metodologie e tecnologie didattiche

Fermo restando il monte complessivo dei 24 CFU, è necessario garantire comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei suddetti ambiti. Ciò significa che non sarà necessario coprire tutti i quattro ambiti ma è sufficiente coprire solo tre degli ambiti suddetti con almeno 6 CFU ciascuno e purché il monte complessivo sia sempre di 24 CFU.

Ad esempio sarà possibile la seguente distribuzione:

  • Antropologia 6 CFU
  • Psicologia 6 CFU
  • Pedagogia 12 CFU

Oppure ancora:

  • Psicologia 9 CFU
  • Pedagogia 9 CFU
  • Metodologie e tecnologie didattiche 6 CFU 

CERTIFICAZIONE DEI 24 CFU
Per la partecipazione ai concorsi dove è richiesto il possesso dei 24 CFU, il candidato dovrà produrre una un’apposita certificazione attestante il raggiungimento dei 24 CFU. Detta certificazione dovrà essere rilasciata esclusivamente dall’Istituzione presso la quale gli stessi sono stati acquisiti e deve certificare il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti, indica gli insegnamenti e le altre attività formative del percorso, i settori disciplinari di afferenza, le votazioni riportate agli esami ed i crediti formativi acquisiti. Detta certificazione assolve al requisito di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b) e 2, lettera b), del decreto legislativo 59/2017.

Tale certificazione non può essere sostituita da mere autocertificazioni dello studente. Infatti, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del DM 616/2017 è l’istituzione universitaria o accademica dove il percorso formativo viene svolto a dover rilasciare tale certificazione unica. 

Chi intende ottenere tale certificazione dovrà dunque presentare istanza di rilascio di detta certificazione, secondo le modalità stabilite da ciascun ateneo. 

DM 616/2017
Nota prot. 29999 del 25/10/2017
Nota prot. 35108 del 13/12/2017
Nota prot. 3675 del 07/02/2018
Vedi l’articolo sui 24 CFU

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