Com’è noto, i docenti individuati ai sensi dell’articolo 2 comma 1 del d.m. 850/15 sono tenuti al periodo di formazione e di prova al fine della conferma in ruolo.
Secondo il combinato disposto agli art. 1 comma 4 e 3 comma 1 dello stesso decreto, il giudizio di merito in ordine al superamento dell’anno di prova, positivo o negativo, è allo stesso tempo necessario, nonché ineluttabile, al verificarsi dei seguenti presupposti:
1) servizio effettivo prestato per almeno 180 giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui 120 gg nelle attività didattiche
2) completamento del percorso di formazione obbligatoria.
Pertanto, anche in applicazione dell’articolo 438 comma 5 del d.lgs 297/1994, l’istituto della proroga, da cui deriva la ripetizione dell’anno di prova, è esercitabile solo qualora si accerti l’insussistenza dei requisiti di cui sopra; in presenza dei quali, al contrario, è necessario procedere con la valutazione di merito così come prescritta dall’articolo 14 del dm 850/15. Tali chiarimenti sono necessari al fine di evitare eventuali vizi di rito in grado di invalidare il corretto svolgimento dell’intera procedura amministrativa.
In altri termini, affinché il docente possa usufruire della proroga dell’anno di prova è necessario che manchi uno dei requisiti sopra indicati (180 giorni di servizio effettivo di cui almeno 120 di attività didattiche e\o partecipazione alle attività di formazione previste), proroga che potrà avvenire senza alcun limite di tempo. Diversamente, in presenza dei due requisiti suddetti sarà necessario procedere alla valutazione di merito. Qualora questa dovesse essere negativa il docente sarà nuovamente sottoposto all’anno di formazione e prova nell’anno scolastico successivo, anno che non sarà però rinnovabile per cui, nel caso di un secondo esito negativo, il contratto si scioglierà.
Vedi la nota dell’USR Toscana del 0004870 del 03/04/2017
Chi non deve effettuare l’anno di prova: chiarimenti MIUR