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Superamento dell’automatismo nell’assegnazione delle ore di sostegno e riduzione nel tempo dei docenti di sostegno

La Legge di Bilancio 2021, appena approvata dal Parlamento prevede l’incremento dell’organico di sostegno per 25.000 nuove unità. Se, da una parte, tale misura è stata accolta con favore da più parti, d’altra parte, desta preoccupazione quanto viene riportato nella relazione illustrativa alla Legge di Bilancio nonché nella nota di lettura dei Servizio del bilancio del Senato della Repubblica, visualizzabile qui (pag. 437 e seguenti), in merito al superamento dell’automatismo nell’attribuzione delle ore di sostegno e all’impatto che, nel tempo, il nuovo meccanismo potrebbe avere sul numero dei docenti di sostegno.


Di seguito si riporta quanto si evince dal documento in questione.

Si evidenzia che l’Amministrazione ha approntato recentemente, a mezzo del Decreto interministeriale MI – MEF previsto dall’art. 7, comma 2-ter del D. Lgs. 66/2017 un dispositivo di razionalizzazione finalizzato, tra l’altro, alla più precisa definizione del monte ore di sostegno da assegnare all’alunno con disabilità, al fine del superamento dell’automatismo finora in essere secondo cui, a fronte di una disabilità grave, è richiesto il massimo delle risorse disponibili in termini di ore di sostegno e, conseguentemente, di personale specializzato”.

Il citato Decreto interministeriale, infatti, introduce una modalità innovativa di individuazione del fabbisogno che parte dalla entità delle difficoltà nello svolgimento delle attività, comprese in ciascun dominio (apprendimento, autonomia, comunicazione) e dimensione (relazione, socializzazione, comunicazione, interazione, orientamento, autonomie) tenendo conto dei fattori ambientali implicati nel contesto di apprendimento.

L’entità delle difficoltà è “valorizzata” come segue:

tabella2

Sulla base del livello dell’entità di difficoltà associato alla dimensione, il Gruppo di Lavoro operativo per l’inclusione propone l’attribuzione di ore di sostegno all’alunno all’interno di un range predefinito, come riportato nell’esempio in tabella, relativo alla scuola secondaria di I e II grado.

Risulta evidente che, a prescindere dal dettato normativo della Legge 104/1992, che tuttora si limita a collocare in due soli contesti di riferimento la condizione di disabilità, segnatamente individuando la condizione di “handicap” e di “handicap grave”, la misura introdotta consente di calibrare con più precisione e con maggiore attinenza le risorse ai fini dell’attribuzione delle ore di insegnamento specializzato.

Il parametro di attribuzione, pertanto, se ha come presupposto la certificazione di disabilità, è correlato alla dimensione più strettamente educativa

Il nuovo sistema introdotto porta pertanto anche alla redistribuzione delle responsabilità tra l’Amministrazione (che è responsabile delle risorse relative all’insegnante di sostegno) e gli Enti locali competenti, Comuni e Province (che provvedono, invece, a fornire gli assistenti all’autonomia e alla comunicazione).

Attualmente uno studente completamente privo della vista ha una percentuale di invalidità del 100% e ne deriva, quasi automaticamente, la richiesta del massimo delle ore di sostegno, pur a fronte di capacità intellettive elevate. Sulla base dell’innovazione introdotta, nella tabella relativa alla compromissione funzionale della vista, il valore di riferimento sarà senz’altro elevato e richiederà un maggior numero di ore di assistenza tiflodidatta, mentre il valore relativo alla compromissione cognitiva sarà più contenuto e, a differenza del passato, si potrà prevedere un minor numero di ore di sostegno.

Si ritiene che l’attribuzione delle ore di insegnamento specialistico agli alunni con disabilità attraverso il nuovo sistema, possa portare progressivamente ad una effettiva riduzione, nel tempo, del numero dei docenti di sostegno.

In tutto il sistema scolastico statale gli alunni con disabilità risultano essere, secondo i dati del Ministero dell’istruzione per l’a.s. 2020-2021, 268.847. Occorre però riferirsi al dato consolidato dell’a.s. 2018-2019, che vede un totale di 245.723 alunni con disabilità, per 165.970 posti di sostegno.

Dal report in corso di pubblicazione relativo all’as. 2018-2019, recante dati di dettaglio, di questi alunni, il 40 % riporta disabilità grave (legge 104/1992, art. 3, comma 3), mentre il 60% delle certificazioni è classificato come non grave (art. 3, comma 1).

Il rapporto medio docenti / alunni è pari, sul territorio nazionale, a 1:1,5, il che significa che ogni tre alunni con disabilità sono in servizio 2 insegnanti specializzati sul sostegno didattico.

Si può sostenere che agli alunni con gravità sia riconosciuto, secondo il metodo previgente, il massimo delle ore di sostegno didattico, pari a una cattedra di insegnamento piena (25 ore scuola dell’infanzia, 22 ore scuola primaria, 18 ore scuola secondaria di I e II grado), così come sotto illustrato nella tabella 3.

tabelle 3 e 4

Gli alunni con gravità ottengono sempre il massimo delle ore di sostegno, anche nel caso in cui, come nell’esempio sopra riportato, si tratti di disabilità sensoriali che non presentano deficit cognitivi significativi.

Con il nuovo meccanismo, applicando alla disabilità grave i range relativi al livello di compromissione funzionale presentati in tabella 2, si potrà partire dai valori orari relativi alla “entità elevata” (10-14) fino a giungere ai valori orari della “entità molto elevata” (15-18).

Per le disabilità sensoriali, il fabbisogno verrebbe calcolato sulle effettive necessità, ossia, rapportato alla restrizione di partecipazione in termini intellettivi, nel range lieve o medio (0 – 9) e non più “automaticamente” al massimo delle ore, pari a 18.

Già questa impostazione porterebbe ad un risparmio certo sul fabbisogno relativo alle disabilità sensoriali (visive e uditive) e motorie, considerate come gravi, pari a circa il 6,8% del totale (165.970 posti x 0,068= 11.285).

Al riguardo si potrebbe ipotizzare che in termini di valutazione del riconoscimento del massimo delle ore di sostegno solo al raggiungimento del range “molto elevato”, le valutazioni sulla disabilità grave finora utilizzate con un prudente grado di approssimazione potrebbero essere, per circa il 33%, distribuite tra il range “medio” ed il range “elevato”, per cui si potrebbe conseguire una riduzione di casi di riconoscimento del sostegno in deroga in ragione di circa 11.285 x 0,33= 3.724 posti; anche per altre tipologie di disabilità grave si potrebbero conseguire ulteriori riduzioni stimabili prudenzialmente in n. 1800 posti, con una riduzione annua potenziale di circa 5.000 posti da cui deriverebbe un risparmio di almeno 36.154×5.000= 180 milioni annui, quantomeno sui posti di sostegno in deroga, non escludendo eventuali riduzioni anche sui posti in organico di diritto da verificare nel tempo.

Ampia percentuale di risparmio si otterrebbe, inoltre, dalle risorse assegnate per disabilità lievi, per le quali attualmente il rapporto docente-alunni risulta pari a circa 1:2, ossia con un docente ogni 2 alunni.

Con il nuovo sistema di valutazione del fabbisogno, nell’area della disabilità lieve verrebbero adottati i range di tabella 2 relativi al grado “lieve” (0-4) o “medio” (5-9). In questo caso, la percentuale di risorse assegnate, attualmente pari al 50% del numero degli alunni, potrebbe scendere fino al 30%.

Il meccanismo appena illustrato costituisce un intervento culturale, di cambio di prospettiva, definito assieme alle Federazioni rappresentanti le associazioni degli alunni con disabilità, d’intesa con l’Osservatorio nazionale permanente per l’inclusione scolastica operante presso il Ministero dell’Istruzione.

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