L’Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione promuove, istituisce e finanzia corsi di formazione che si svolgono normalmente presso centri di formazione professionale, intesi come complessi di locali ed attrezzature stabilmente ed esclusivamente destinati allo svolgimento di attività formative.
Si tratta delle seguenti tipologie di corsi:
a) corsi di prima formazione, rivolti ai giovani che abbiano assolto all’ obbligo scolastico o in difetto che abbiano compiuto il quindicesimo anno di età , volti ad assicurare una cultura di base polivalente, l’ apprendimento di condizioni tecniche generali, la formazione civica e sociale degli allievi;
b) corsi di qualificazione, rivolti al conferimento di compiute capacità tecniche e culturali in vista dell’ acquisizione di una qualifica professionale, riservati a: – lavoratori occupati che intendono migliorare la propria preparazione, anche usufruendo degli istituti contrattuali per il diritto allo studio; – lavoratori disoccupati che abbiano bisogno di conseguire una nuova qualifica per un più facile reinserimento nell’ attività lavorativa; – lavoratori autonomi che abbiano bisogno di un aggiornamento tecnologico per una conduzione più moderna dell’ impresa individuale;
c) corsi di specializzazione e sperimentazione aziendale, intesi al raggiungimento di un’ approfondita conoscenza di particolari processi tecnologici ed operativi;
d) corsi di aggiornamento e di perfezionamento, diretti ad assicurare un sistema di formazione permanente, anche come continuazione e sviluppo dei corsi di cui ai punti precedenti;
e) corsi di recupero sociale per disadattati, invalidi, minorati;
f) corsi di insegnamento complementare per apprendisti, in attesa di una nuova normativa nazionale;
g) corsi per la formazione e l’ aggiornamento del personale preposto alle attività di formazione professionale;
h) ogni altro corso destinato a soddisfare esigenze formative particolari e rientranti nelle finalità della presente legge;
i) convegni di studio, attività di sperimentazione e di ricerche sui problemi tecnico – didattici e metodologici della formazione professionale.
PERSONALE PREPOSTO ALLE ATTIVITÀ FORMATIVE
Il personale preposto alle attività formative deve essere in possesso dei requisiti professionali e didattici, adeguati alle finalità educative, organizzative e tecniche dei corsi, ed essere iscritto all’albo regionale del personale docente dei corsi di formazione professionale istituito con l’art. 14 della Legge Regionale n. 24/1976.
In particolare il personale insegnante di materie teoriche deve essere fornito di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
Gli istruttori pratici devono essere in possesso di una documentata esperienza professionale per almeno cinque anni. Il personale di direzione ed amministrativo deve essere fornito di titolo di studio adeguato alle mansioni da svolgere.
Gli enti gestori dei centri di formazione possono avvalersi della facoltà di scelta nominativa per le assunzioni del personale amministrativo e degli istruttori pratici.
Il trattamento economico e normativo del personale dei centri è disciplinato dagli enti nel rispetto delle norme stabilite dai contratti collettivi vigenti per la categoria. Per particolari interventi formativi da affidare a personale docente di elevata qualificazione, l’ Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione, sentito il parere della Commissione regionale di cui all’art. 15, potrà autorizzare trattamenti economici diversi in relazione alla qualità delle prestazioni professionali richieste.
ALBO REGIONALE DEL PERSONALE DOCENTE DEI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
E’ istituito presso l’ Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione l’albo regionale del personale docente dei corsi di formazione professionale. Le modalità per l’ iscrizione, la cancellazione e la tenuta dell’ albo sono determinate dalla Commissione regionale per la formazione professionale dei lavoratori.
Gli aspiranti all’iscrizione all’albo debbono in ogni caso:
1) essere immuni da condanne penali;
2) godere dei diritti civili e politici;
3) essere in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 13.
Nella prima attuazione della presente legge, possono essere iscritti all’albo, su domanda, gli insegnanti che, sforniti dei requisiti indicati nel paragrafo precedente, risultino comunque essere stati impegnati in attività didattiche da almeno un anno.
L’albo rappresenta uno strumento ricognitivo degli operatori della formazione professionale, al fine di garantire la certezza giuridica del personale impiegato nel servizio formativo erogato.
AGGIORNAMENTO DELL’ALBO
Secondo l’art. 6 del DDG 5586 del 23 settembre 2016, i soggetti interessati, entro il 31 maggio di ciascun anno, comunicheranno al Dipartimento Regionale dell’istruzione e della Formazione professionale – Servizio VI Accreditamento e Albo Regionale dei formatori, le richieste di iscrizione e\o di modifica da apportare all’albo pubblicato nell’anno precedente, che verrà aggiornato e pubblicato entro il 30 giugno di ciascun anno.
Avverso la mancata o errata iscrizione all’albo, dovrà essere presentata apposita istanza al Servizio VI Accreditamento e Albo Regionale dei formatori, entro e non oltre i 30 giorni successivi alla pubblicazione.
La Legge Regionale 10/2018 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale), all’art. 5 (Disposizioni in materia di istruzione e formazione professionali) ha previsto che per il triennio 2018\2020, gli organismi di formazione accreditati nello svolgimento dell’attività formativa finanziata anche parzialmente dalla Regione, in caso di nuove assunzioni, danno priorità, nel rispetto del loro assetto tecnico-organizzativo, pena l’avvio delle procedure di sospensione dell’accreditamento, al personale di adeguata qualificazione, quali risulta dall’albo come aggiornato dal 31/12/2018.
Pertanto per il triennio 2018-2020, l’albo è costituito dai soggetti già formalmente iscritti (avendo inviato istanza entro il 31/12/2018) ed è considerato ad esaurimento. Tutte le altre istanze confluiscono in apposito e separato elenco cui fare ricorso esclusivamente nelle ipotesi d’impossibilità di reperire le relative figure professionali nell’ambito dell’albo predetto.