HomeFormazioneRipetizione dell'anno di formazione e prova: chiarimenti dell'USR Lazio

Ripetizione dell’anno di formazione e prova: chiarimenti dell’USR Lazio [Nota USR]

Il D.M. n. 850/2015 ha disciplinato il periodo di formazione e prova del personale neoassunto in ruolo.

L’art. 14 comma 3, prevede che in caso di giudizio sfavorevole, il dirigente scolastico emette provvedimento motivato di ripetizione del periodo di formazione e di prova (ripetizione che potrà avvenire una sola volta).

Il provvedimento del dirigente scolastico deve indicare altresì gli elementi di criticità emersi ed individuerà le forme di supporto formativo e di verifica del conseguimento degli standard richiesti per la conferma in ruolo.

Nel corso del secondo periodo di formazione e di prova è obbligatoriamente disposta una verifica, affidata ad un dirigente tecnico, per l’assunzione di ogni utile elemento di valutazione dell’idoneità del docente. La relazione rilasciata dal dirigente tecnico è parte integrante della documentazione che sarà esaminata in seconda istanza dal Comitato al termine del secondo periodo di prova.

La conseguente valutazione potrà prevedere:

  1. il riconoscimento di adeguatezza delle competenze professionali e la conseguente conferma in ruolo;
  2. il mancato riconoscimento dell’ adeguatezza delle competenze professionali e la conseguente non conferma nel ruolo ai sensi della normativa vigente.

La URS Lazio con la nota n. 40989 del 15 ottobre 2021 ha fornito chiarimenti sulla procedura relativa al secondo periodo di prova per il personale che non ha superato il primo periodo di formazione e prova.

L’USR ribadisce che la relazione del dirigente tecnico integra (e non sostituisce) tutta la documentazione che l’Istituto scolastico e il docente stesso sono tenuti a produrre nel corso del secondo periodo di prova.

Tale documentazione – acquisita, si ribadisce, nel corso del secondo anno di prova – costituisce infatti un elemento prezioso per il Dirigente tecnico incaricato, in aggiunta alle verifiche dirette che lo stesso effettuerà all’interno dell’istituto scolastico.

Pertanto, è indispensabile che il Dirigente scolastico, anche nel secondo periodo di prova, effettui le verifiche e le valutazioni di propria competenza nel corso dell’anno scolastico (visite in classe, ecc.), acquisisca la necessaria documentazione e proceda, nel caso in cui ne ravvisi la necessità, all’instaurazione e conclusione di eventuali procedimenti disciplinari di propria competenza. Al riguardo si sottolinea che la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 30345 del 4/10/2021, trasmessa dall’Ufficio IV dell’USR Lazio con nota prot. n. 39893 dell’8/10/2021, ha posto l’accento, tra l’altro, su due aspetti. Uno di questi riguarda il tutor, il quale deve essere un docente “preferibilmente della stessa disciplina, area disciplinare o tipologia di cattedra ed operante nello stesso plesso”.

Per i docenti che devono ripetere il periodo di prova e di formazione, il tutor deve essere “possibilmente diverso da quello che lo ha accompagnato nel primo anno di servizio”. É appena il caso di ricordare che l’assegnazione di un tutor di disciplina diversa da quelle insegnate dal docente in anno di prova potrebbe generare contenzioso in caso di mancato superamento del periodo di prova stesso. 

Si ricordi, inoltre, cha a ogni tutor non possono essere assegnati più di tre docenti. Un altro aspetto riguarda il dirigente scolastico. Al riguardo la citata nota prot. n. 30345/2021 recita: “Si segnala il compito educativo e di orientamento, oltre che di garanzia giuridica, affidato al dirigente scolastico, in quanto la norma gli assegna la funzione di apprezzamento e validazione della professionalità dei docenti che aspirano alla conferma in ruolo. A tal fine si riconferma il ruolo significativo e l’impegno attivo del dirigente scolastico nel proporre le attività formative ai docenti neoassunti, in riferimento alla stipula del patto formativo professionale (punto di incontro fra le esigenze delle nuove professionalità in ingresso e il piano per la formazione docenti a livello di istituto) nonché nell’osservazione e nella visita alle classi in cui i docenti neoassunti prestano servizio. Analogamente si raccomanda un contatto frequente tra dirigente scolastico e tutor”. Da ciò si evince che le visite didattiche che il Dirigente scolastico è tenuto a compiere nel corso dell’anno scolastico nelle classi affidate al docente neo-assunto devono essere ripetute e adeguatamente documentate.

L’osservazione in classe, infatti, costituisce un elemento imprescindibile e fondamentale ai fini della valutazione dell’azione didattica di un docente, sia per quanto attiene alle competenze didattico-disciplinari, sia per quanto attiene alla capacità di gestire le relazioni all’interno del gruppo classe.

Si richiama inoltre l’attenzione delle SS.LL. sui decreti di ripetizione del periodo di formazione e di prova, i quali, secondo quanto disposto dall’art. 14 comma 3 del D.M. n. 850/2015, devono indicare gli elementi di criticità emersi ed individuare le forme di supporto formativo e di verifica degli standard richiesti per la conferma in ruolo. É importante attenersi scrupolosamente alle disposizioni citate anche al fine di evitare contenziosi, come pure è indispensabile che la notifica dei decreti avvenga entro i termini indicati dal D.M. citato, che sono da intendersi come perentori. 

Al fine di consentire la predisposizione delle verifiche ispettive previste dal sopra citato art. 14 comma 3, le SS.LL. sono invitate a trasmettere a questa Direzione Generale e al Coordinatore del Servizio Ispettivo, tramite gli ATP di competenza, che leggono la presente per conoscenza, oltre che direttamente alla casella di posta istituzionale del servizio ispettivo seislazio@istruzione.it entro e non oltre il 22/10/2021, i decreti relativi ai docenti che nell’anno scolastico 2021/2022 sono tenuti a ripetere il periodo di formazione e prova ai sensi del già citato art. 14 comma 3 del D.M. n. 850/2015, specificando per ciascuno il tipo di posto o di cattedra, il grado e l’ordine di scuola.

Si ricorda infine che, ai sensi dell’art. 14 comma 4 del già citato D.M. n. 850/2015, “Nel caso di manifestarsi di gravi lacune di carattere culturale, metodologico-didattico e relazionale, il dirigente scolastico richiede prontamente apposita visita ispettiva”. Visita ispettiva che presuppone, ovviamente, che il dirigente scolastico abbia compiuto gli atti di propria competenza, e, in particolare, abbia proceduto ai dovuti accertamenti e alle conseguenti azioni anche di carattere disciplinare ove ne abbia ravvisati i presupposti.

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