Il DPR 395/1988 prevede che il personale della scuola ha titolo a beneficiare, nel corso dell’anno solare, di permessi straordinari retribuiti nella misura massima di 150 ore. Secondo il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 19 aprile 2018, ed in particolare l’art. 22 la definizione dei “criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio”, rientra tra le materie oggetto di contrattazione a livello regionale.
Il giorno 14 ottobre 2020, le Organizzazioni sindacali regionali e l’USR Piemonte hanno sottoscritto il CIR (Contratto Integrativo Regionale) per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio nel triennio 2021/2023.
In data 29 maggio 2023, le Organizzazioni sindacati firmatarie del CCNL (FLC CGIL, CISL SCUOLA; UIL SCUOLA, GILDA UNAMS e SNALS CONFSAL), rilevata la necessità di rivedere ed aggiornare quanto disposto dalla CIR vigente, hanno sottoscritto l’integrazione del CIR con riferimento al seguente art. 7:Art. 7
All’interno delle ore di permesso retribuito per il diritto allo studio concesse dagli Uffici di Ambito Territoriale, determinate secondo i criteri stabiliti nel CIR che qui si integra, può essere riconosciuta la fruizione di ore di diritto allo studio anche per le ore di tirocinio, se previste nell’organizzazione dei corsi di riferimento”.
Viene quindi espressamente stabilito che le ore di permesso allo studio possono essere fruite anche per la frequenza di attività di tirocinio laddove queste siano parte integrante dei corsi di riferimento. Questo è il caso dei tirocini previsti nell’ambito dei percorsi di specializzazione per le attività didattiche di sostegno agli alunni con disabilità o nell’ambito dei percorsi di laurea in scienze della formazione primaria.