Si trasmette, in allegato, il testo del Contratto integrativo regionale sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio per il personale docente educativo ed ATA, relativo al triennio 2024/27, sottoscritto in data 7 novembre 2023.
L’art. 3 del sopra indicato CIR regolamenta la modalità di presentazione delle domande e riporta i
criteri di determinazione del contingente.
In relazione al ritardo con cui si sono concluse le relative procedure contrattuali, ESCLUSIVAMENTE PER L’ANNO 2024:
- la domanda di concessione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, redatta in carta semplice, deve essere presentata, esclusivamente per il tramite del dirigente scolastico, all’Ufficio di Ambito Territoriale competente, entro e non oltre il 22 novembre 2023;
- il personale che, alla data del 22 novembre 2023, non abbia ancora concluso le prove selettive o perfezionato l’iscrizione per la partecipazione ai corsi CLIL, ai corsi per il conseguimento dei 24 CFU/CFA e ai percorsi di formazione universitaria relativi alla specializzazione per il sostegno dovranno, qualora intendano beneficiare dei permessi per il diritto allo studio, produrre egualmente domanda entro il 15 novembre 2023, compilando l’apposita sezione “ISTANZA CON RISERVA” dei modelli che metteranno a disposizione i competenti uffici di Ambito territoriale, dichiarando la sede Universitaria e la tipologia di corso;
- nelle more dell’attivazione dei percorsi formativi universitari finalizzati all’acquisizione dei 60/30/36 CFU, previsti dal DPCM 4 agosto 2023 e necessari a partecipare alle prove concorsuali che saranno attivate secondo quanto previsto dal DL n. 36/2022, convertito in legge n. 79/2022, che ha modificato il D.lgs. 59/2017 ed introdotto il nuovo sistema di formazione e accesso al ruolo dei docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, esclusivamente per l’anno 2024, il personale interessato potrà presentare domanda, eccezionalmente, entro e non oltre 5 giorni dall’iscrizione ai suddetti percorsi formativi. Le suddette domande potranno essere accolte entro i limiti del contingente massimo regionale, determinato ai sensi dell’art. 1 del nuovo CIR, dopo aver effettuato le eventuali compensazioni inter provinciali di cui al medesimo articolo, e nel limite del contingente residuale al termine delle ordinarie procedure di autorizzazione.