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Percorsi abilitanti per docenti già abilitati su altra CDC/specializzati: in modalità telematica sincrona e senza tirocinio diretto [DPCM]

É stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di oggi (Serie 224 del 25-09-2023), il DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) che disciplina i percorsi abilitanti di cui alla riforma del reclutamento prevista dal PNRR.

VEDI LA GAZZETTA UFFICIALE

PERCORSO PER CHI INTENDE CONSEGUIRE UN’ALTRA ABILITAZIONE
Il testo originario della Legge 79/2023 prevedeva che i docenti già in possesso di un’abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno potranno conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l’abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione attraverso l’acquisizione di:

  • 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale,
    • di cui 20 CFU/CFA nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento
    • altri 10 CFU/CFA di tirocinio diretto. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l’impegno in presenza nelle classi non puo’ essere inferiore a 12 ore.

IL NUOVO TESTO
Il Decreto Legge PA-2 è intervenuto sul punto stabiliendo che i 30 CFU nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento possono essere svolti anche mediante modalità telematiche, comunque sincrone, anche in deroga al limite previsto del 20%, esclusivamente presso i Centri che organizzano e impartiscono percorsi accreditati. Non è più previsto il tirocinio diretto pari a 10 CFU.

Pertanto:

  • Si consente la possibilità di erogare tali corsi in modalità telematica sincrona.
  • Viene eliminato il requisito del tirocinio diretto corrispondente a 10 CFU corrispondente ad almeno 12 ore per ogni CFU.

CONTENUTO DEI 30 CFU\CFA
Il contenuto dei percorsi in questione è definito dai centri che organizzano i percorsi abilitanti (università e\o istituzioni AFAM). Infatti, secondo il DPCM i centri stabiliscono i contenuti dei trenta CFU o CFA da acquisire sulla base della corrispondenza rilevata tra le competenze maturate dallo studente con i CFU o CFA acquisiti e le sue esperienze non formali e informali e le competenze definite nel profilo di cui all’allegato A.

PROVA FINALE
La prova finale del percorso universitario e accademico consiste:

  • in una prova scritta
  • in una lezione simulata

che accertano l’acquisizione delle competenze professionali del profilo di cui all’allegato A al presente decreto.

In questo caso, diversamente dai percorsi da 60 CFU, la prova scritta consiste in un intervento di progettazione didattica innovativa, anche mediante tecnologie digitali multimediali, inerente alla disciplina o alle discipline della classe di concorso per la quale è conseguita l’abilitazione.

Tali percorsi, che ribadiamo si potranno svolgere interamente online e senza tirocinio, sono esclusi dal calcolo del livello sostenibile di attivazione dei percorsi di formazione iniziale.

VEDI IL DPCM

VEDI IL DECRETO

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