L’ARAN ha emanato l’Orientamento n. 115 in tema di Formazione.
Il dirigente scolastico può autorizzare il personale docente ed Ata a partecipare ad un corso di formazione avente ad oggetto materia sindacale?
Il nuovo CCNL Istruzione e ricerca del 19.04.2018 ha confermato la disciplina del capo VI sulla formazione, artt. 63 e ss, del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola. Tra questi, in merito al quesito in oggetto, si ritiene opportuno evidenziare sia l’art. 64 – secondo cui l’attività di formazione costituisce un diritto del personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità – sia l’art. 66, il quale espressamente prevede che:
“1.In ogni istituzione scolastica ed educativa il Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai docenti è deliberato dal Collegio dei docenti coerentemente con gli obiettivi e i tempi del POF, considerando anche esigenze ed opzioni individuali. Analogamente il DSGA predispone il piano di formazione per il personale ATA.
2.Il Piano complessivo si può avvalere delle offerte di formazione promosse dall’amministrazione centrale e periferica e/o da soggetti pubblici e privati qualificati ed accreditati. Il Piano si articola in iniziative:
- Promosse prioritariamente dall’Amministrazione;
- Progettate dalla scuola autonomamente o consorziata in rete, anche in collaborazione con l’Università (anche in regime di convenzione), con le associazioni professionali qualificate, con gli Istituti di Ricerca e con gli Enti accreditati.”
Dal combinato disposto delle due norme, dunque, deriva che tutta l’attività di formazione deve essere finalizzata all’accrescimento delle professionalità del personale della scuola e deve realizzarsi nel rispetto di quanto deliberato dal Collegio dei docenti, per il personale insegnante, e da quanto predisposto nel piano delle attività, per il personale ATA.
Per quanto concerne, invece, le materie oggetto di formazione si ritiene utile riportare l’art. 1, comma 124 della legge n. 107/2015 secondo cui “Nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”.