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Nuovo anno di formazione e prova: secondo il Ministero si applica a tutti i neoimmessi in ruolo, scontro con i sindacati

Si è svolto oggi l’incontro tra il Ministero e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali riguardante il nuovo percorso di formazione e prova per il personale neoassunto.

Il Decreto Legge 36/2022 convertito nella Legge n. 79 del 29 Giugno 2022 ha previsto infatti un nuova nuova struttura del periodo di prova consistente in:

  • un test finale che accerti come si siano tradotte in competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente
  • una valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione dei docenti di cui all’articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sulla base dell’istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor.

La novità, rispetto all’attuale struttura del periodo di formazione e prova riguarda il punto n. 1 ovvero il test finale che si aggiunge e integra rispetto alla valutazione del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione dei docenti.

Secondo quanto prevede il Decreto 36, in caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del periodo di prova in servizio, il personale docente è sottoposto a un secondo periodo annuale di prova in servizio, non ulteriormente rinnovabile.

Con decreto del Ministro dell’istruzione, da adottare entro il 31 luglio 2022, sono definiti le modalità di svolgimento del test finale e i criteri per la valutazione del personale in periodo di prova.

DA QUANDO DECORRE IL NUOVO PERIODO DI PROVA?
Secondo quanto riporta la UIL Scuola, per il Ministero il percorso istituito con il D.L. 36 si applica a tutte le categorie dei docenti neo immessi in ruolo o che hanno ottenuto il passaggio di ruolo a decorrere dall’ a.s. 2022/23 (senza distinzione se saranno assunti dalle GAE o dai concorsi o dalle GPS di I fascia sostegno).
Per la UIL Scuola, invece, si tratta di un’interpretazione non conforme alla norma stessa in quanto il nuovo percorso non può essere retroattivo e si deve applicare solo ai docenti assunti dai concorsi previsti e banditi ai sensi del D.L. 36 e quindi sicuramente non prima dell’a.s. 2023/24.

Per la UIL, quindi, per esempio, l’introduzione del “test finale” non può essere neanche applicato al docente che ha ottenuto il passaggio di ruolo per l’a.s. 2022/23 o a chi ha rinviato l’anno di prova all’a.s. 2022/23. Entrambi i docenti devono continuare a seguire le regole della normativa previgente.

VEDI IL REPORT DELLA UIL SCUOLA

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