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Nasce la figura del “Docente Esperto” con assegno annuale di 5.650 euro; necessari tre percorsi formativi consecutivi [Decreto Aiuti BIS]

Il 4 Agosto 2022 il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al Decreto Aiuti Bis adesso in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Tra le varie misure previste vi è anche la previsione della figura del “Docente Esperto”. Dopo la riforma attuata con il Decreto Legge 36/2022 convertito nella Legge 79 del 29 Giugno 2022, si interviene dunque un’altra volta sulla formazione continua degli insegnanti. 

Vediamo cosa prevede il testo approvato.

DOCENTE ESPERTO

«4-bis. I docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione positiva nel superamento di tre percorsi formativi consecutivi e non sovrapponibili […] possono accedere alla qualifica di docente esperto e maturano conseguentemente il diritto ad un assegno annuale ad personam di importo pari a 5.650 euro che si somma al trattamento stipendiale in godimento”.

Dunque si prevede che con il superamento di tre percorsi formativi conseguivi,  articolati in percorsi di durata almeno triennale, i docenti possano accedere alla qualifica di “docente esperto”, maturando il diritto a percepire un trattamento annuo pari a 5.650 da sommare al normale trattamento stipendiale. 

Può accedere alla qualifica di docente esperto, che non comporta nuove o diverse funzioni oltre a quelle dell’insegnamento, un contingente di docenti definito con il decreto di cui al comma 5 e comunque non superiore a 8 mila unità per ciascuno degli anni 2032/2033, 2033/2034, 2034/2035 e 2035/2036.

Il docente qualificato esperto è tenuto a rimanere nella istituzione scolastica per almeno il triennio successivo al conseguimento di suddetta qualifica”.

Pertanto:

  • I docenti esperti non potranno essere più di 8.000.
  • Saranno tenuti a permanere nella stessa istituzione scolastica per almeno un triennio successivo al conseguimento della qualifica.
  • Saranno operativi a partire dall’anno scolastico 2032/2033.
  • La qualifica di docente esperto ”non comporta nuove o diverse funzioni oltre a quelle dell’insegnamento”.
  • I criteri in base ai quali si selezionano i docenti cui riconoscere la qualifica di docente esperto sono rimessi alla contrattazione collettiva. Nel caso in cui detto regolamento non è emanato per l’anno scolastico 2023/2024 le modalità di valutazione seguite dal comitato di cui al comma 4 sono definite transitoriamente con decreto del Ministro dell’istruzione da adottarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, anche in deroga all’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In sede di prima applicazione, nelle more dell’aggiornamento contrattuale, si applicano i seguenti criteri di valutazione e selezione:
      1. media del punteggio ottenuto nei tre cicli formativi consecutivi per i quali si è ricevuta una valutazione positiva;
      2. in caso di parità di punteggio diventa prevalente la permanenza come docente di ruolo nella istituzione scolastica presso la quale si è svolta la valutazione e, in subordine, l’esperienza professionale maturata nel corso dell’intera carriera, i titoli di studio posseduti e, ove necessario, i voti con cui sono stati conseguiti detti titoli. I suddetti criteri sono integrativi rispetto a quelli stabiliti dall’Allegato B
  • Ai fini pensionistici e previdenziali le disposizioni di cui al presente comma operano con effetto sulle anzianità contributive maturate a partire dalla data di decorrenza del beneficio economico riconosciuto ai sensi del presente comma.

Si prevede altresì che a decorrere dall’anno scolastico 2036/2037 le procedure per l’accesso alla qualifica di docente esperto saranno soggette al regime autorizzatorio di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nei limiti delle cessazioni riferite al personale docente esperto e della quota del fondo di cui al comma 5 riservata alla copertura dell’assegno ad personam da attribuire ad un contingente di docente esperto nella misura massima di 32 mila unità.»

INCENTIVO UNA TANTUM PER CHI SUPERA UN PERCORSO TRIENNALE
Il Decreto Legge interviene anche sul riconoscimento di un incentivo una tantum” accessorio per chi completa un percorso triennale.

Si prevede infatti che, per gli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema scolastico statale, che superino un percorso formativo triennale e solo in caso di valutazione individuale positiva, spetti elemento retributivo una tantum di carattere accessorio, stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del trattamento stipendiale in godimento, nei limiti delle risorse disponibili.

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