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Legge di Bilancio: 25 ore di formazione obbligatoria per i docenti non specializzati

L’art. 1 comma 961 della nuova Legge di Bilancio prevede la formazione obbligatoria per i docenti non specializzati che insegnano in classi in cui è presente un alunno disabile. 

Il fondo di cui all’articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107 è incrementato di 10 milioni di euro per l’anno 2021 per realizzare interventi di formazione obbligatoria del personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità. Detta formazione è finalizzata all’inclusione scolastica dell’alunno con disabilità e a garantire il principio di contitolarità nella presa in carico dell’alunno stesso. Con decreto del Ministero dell’istruzione, da adottarsi entro 30 trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità attuative, prevedendo il divieto di esonero dall’insegnamento, i criteri di riparto, le condizioni per riservare la formazione al solo personale non in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, la determinazione delle unità formative comunque non inferiori a 25 ore di impegno complessivo, criteri e modalità di monitoraggio delle attività formative di cui al presente comma”.

Si ricorda che in base all’art. 1, co. 124, della L. 107/2015, nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.

Si tratta quindi di interventi formativi, finalizzati a garantire l’inclusione scolastica dell’alunno con disabilità e garantire il principio della contitolarità nella presa in carico dell’alunno stesso, è quindi rivolti a tutti i docenti (di sostegno o curriculari) nelle cui classi siano presenti alunni con disabilità e che non siano in possesso del titolo di specializzazione su sostegno.
Pertanto:

  • Si tratta di una formazione obbligatoria destinata a tutti gli insegnanti (non specializzati) nelle cui classi è presente un alunno con disabilità.
  • Sono esonerati i docenti in possesso di titolo di specializzazione su sostegno.
  • La formazione deve essere erogata per un monte ore minimo di 25 ore.
  • Non son previste forme di esonero dall’insegnamento, ragione per cui tale formazione andrà svolta in orario extrascolastico. Al riguardo, la relazione tecnica allegata al disegno di legge presentato in prima lettura precisa che tale previsione è motivata dall’esigenza di non generare costi aggiuntivi connessi alle sostituzioni del personale che frequenta i corsi di formazione.

Le modalità attuative saranno definite con decreto del ministero dell’istruzione da attuarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della Legge di bilancio.

Ricordiamo che il procedimento di approvazione del DDL di bilancio dovrà concludersi entro la fine dell’anno in modo da entrare in vigore dal primo gennaio 2021 come legge dello Stato.

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