fbpx
domenica, Novembre 3, 2024
HomeFormazioneIl diritto allo studio per i docenti delle scuole paritarie

Il diritto allo studio per i docenti delle scuole paritarie

I docenti in servizio presso le scuole paritarie hanno diritto a fruire delle 150 ore per il diritto allo studio? 

La risposta è affermativa. Anche i docenti delle scuola paritarie hanno diritto ai permessi retribuiti per il diritto allo studio secondo i rispettivi contratti nazionali: Contratto FISM art. 78, Contratto AGIDAE art. 68, Contratto ANINSEI art. 48.
Ricordiamo che ha titolo a beneficiare dei permessi in questione il personale docente, educativo ed ATA con contratto a tempo indeterminato e determinato; quest’ultimo, sia con contratto fino al 30 giugno sia con contratto sino al 31 agosto.

CONTRATTO FISM

Ai sensi dell’art. 78 del contratto FISM (Federazione Italiana Scuole Materne):

Art. 78 – Diritto allo studio

Al fine di garantire il diritto allo studio, sono concessi permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di 150 (centocinquanta) annue.

I permessi sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio della scuola primaria e secondaria.

I permessi per il diritto allo studio sono inoltre concessi per la frequenza del corso di laurea in scienze della formazione primaria per i lavoratori privi di titolo abilitante, e per la frequenza di tutti i corsi previsti dalla normativa per l’acquisizione dell’abilitazione all’insegnamento nelle scuole dell’infanzia.

Nella concessione dei permessi di cui sopra vanno osservate, garantendo in ogni caso le pari opportunità, le seguenti modalità:

a. i dipendenti che contemporaneamente potranno usufruire, nell’anno solare, della riduzione dell’orario di lavoro, nei limiti di cui al comma 1, non dovranno superare 1/5 o frazione di 1/5 di tutto il personale dell’ente;

b. a parità di condizioni il beneficio compete, ai dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso.

Il personale interessato ai corsi abilitanti di cui sopra ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale.

Il personale interessato è tenuto a presentare idonea certificazione in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle Scuole e ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti.

In sede di contrattazione decentrata potranno essere definite, ove necessarie, ulteriori modalità applicative e/o particolari per la partecipazione e la frequenza ai corsi di cui al presente articolo ed ulteriori discipline per rispondere ad esigenze specifiche.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si fa riferimento all’art. 10 della Legge n. 300/70 e alle disposizioni di cui alla Legge n. 53/2000″.

 

CONTRATTO AGIDAE
Ai sensi dell’art. 68 del contratto AGIDAE (Scuole Private Religiose):

Art. 68 – Diritto allo studio

1. Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di 150 (centocinquanta) ore annue individuali, da utilizzare in un solo anno.
2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio della Scuola secondaria di secondo grado.
3. Nella concessione dei permessi di cui ai commi 1 e 2 vanno osservate, garantendo in ogni caso le pari opportunità, le seguenti modalità:
a) i dipendenti che contemporaneamente potranno usufruire, nell’anno solare, della riduzione dell’orario di lavoro, nei limiti di cui al comma 1, non dovranno superare 1/5 o frazione di 1/5 di tutto il personale della struttura scolastica;
b) a parità di condizioni sono ammessi a frequentare le attività didattiche i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso.
4. Il personale interessato ai corsi di cui al comma 2 ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale.
5. Il personale interessato alle attività didattiche di cui al comma 2 è tenuto a presentare idonea certificazione in ordine all’iscrizione e alla frequenza alle Scuole e ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti.
6. Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza e le modalità di esercizio di questo diritto devono essere concordate tra la rappresentanza sindacale e la Direzione/Presidenza di Istituto.
7. In sede di contrattazione decentrata regionale potranno essere definite, ove necessarie, ulteriori modalità applicative e/o particolari per la partecipazione e la frequenza ai corsi di cui al presente articolo ed ulteriori discipline per rispondere ad esigenze specifiche.
8. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento all’art. 10 della Legge n. 300/70 e alle disposizioni di cui alla Legge n. 53/00″.

 

CONTRATTO FISM
Ai sensi dell’art. 48 del contratto ANINSEI (scuole laiche non statali):

Art. 48 – Diritto allo studio

Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali Permessi di cui al comma 1 sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di formazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico. Le ore di cui al primo comma sono altresì riconosciute per la frequenza di corsi universitari e post universitari, inerenti la mansione e la funzione svolta. Nella concessione dei permessi di cui ai commi 1 e 2 vanno osservate, garantendo in ogni caso le pari opportunità, le seguenti modalità: – i dipendenti che contemporaneamente potranno usufruire, nell’anno solare, della riduzione dell’orario di lavoro, nei limiti di cui al comma 1, non dovranno superare 1/5 o frazione di 1/5 di tutto il personale della struttura scolastica; – a parità di condizioni sono ammessi a frequentare le attività didattiche i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso.

Il personale interessato ai corsi di cui al comma 2 ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale. Il personale interessato alle attività didattiche di cui al comma 2 è tenuto a presentare idonea certificazione in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole e ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti. Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza e le modalità di esercizio di questo diritto devono essere concordate tra la rappresentanza sindacale e la direzione/presidenza di istituto. In sede di contrattazione decentrata regionale potranno essere definite, ove necessario, ulteriori modalità applicative e/o particolari per la partecipazione e la frequenza ai corsi di cui al presente articolo ed ulteriori discipline per rispondere ad esigenze specifiche. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento all’Art. 10 della L. 300/70 e alle disposizioni di cui alla L. 53/00″.

 

ARTICOLI CORRELATI

ARTICOLI PIÙ POPOLARI

ULTIMI ARTICOLI