Di seguito riportiamo quanto contenuto nella SCHEDA della UIL Scuola Lombardia in merito alla formazione obbligatoria per la sicurezza nel luogo di lavoro.
L’art. 37, comma 12 del D.lgs 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) dispone che la formazione e l’aggiornamento in materia di sicurezza dei lavoratori, dei preposti, dirigenti in materia prevenzionistica, Addetti Antincendio, Addetti al Primo Soccorso, ASPP, RLS, è obbligatoria, deve avvenire durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
Se, quindi, da un lato, il personale della scuola deve partecipare ai corsi di formazione sulla sicurezza organizzati dal dirigente scolastico; dall’altro, il decreto dispone che tale formazione deve avvenire in orario di lavoro. Ciò vuol dire che tali ore non possono essere svolte al di là di ogni programmazione o senza prevedere compensi aggiuntivi.
Pertanto, anche tali ore devono necessariamente rientrare nelle 40 destinate alle riunioni del collegio dei docenti, delle commissioni, dei dipartimenti e degli incontri scuola famiglie e deliberate dallo stesso organo collegiale.
Ciò è stato evidenziato anche dalla Corte di Cassazione – Sezioni Civili riunite – sentenza n. 7320/19, che ha avuto modo di precisare che gli obblighi di lavoro del personale docente non si esauriscono nell’attività d’insegnamento, ma si estendono a tutte le attività funzionali all’insegnamento che comprendono “programmazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e all’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi” come previsto dall’articolo 29 del contratto 2006-09 e in cui devono rientrare anche le ore di formazione sulla sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008.
Qualora si dovessero superare tali ore, precisa la Cassazione, al docente spetta la retribuzione prevista dallo stesso Contratto. In questo caso, infatti, devono essere considerate come vere e proprie ore di lavoro aggiuntive rispetto a quelle contrattualmente previste e come tali essere retribuite.
La Cassazione conclude, in linea con le altre sentenze sull’argomento (Tribunale di Verona, sentenza n. 46/2011 e tribunale di Terni, sentenza n. 84/2019), che qualora le 40 ore siano superate la misura della retribuzione, in conformità a quanto previsto dall’articolo 36 della Costituzione, debba essere quella stabilita nei contratti collettivi i quali costituiscono anche la fonte primaria dei diritti e dei doveri dei lavoratori.
Con questa sentenza la Corte conferma ciò che la UIL Scuola continua a sostenere da tempo e in ogni sede, ovvero che il Contratto può derogare quanto stabilito in una legge.
Si ricorda che nei casi del pagamento bisogna fare riferimento alla voce “ore aggiuntive non di insegnamento”, contenuta nella tabella 5 allegata al C.C.N.L. 2006-09 tuttora vigente, in cui è previsto un compenso di €. 17,50 per ogni ora eccedente le 40 previste.
A tal proposito è comunque utile ricordare che le attività aggiuntive oltre l’orario contrattualmente previsto (sia di insegnamento che funzionale ad esso) non sono obbligatorie per il docente, per cui una volta che ha adempiuto agli obblighi contrattuali ovvero esaurite le 40 ore, il docente può rifiutarsi di partecipare ad altre eventuali attività anche laddove, come detto, sia previsto un compenso.
In questi casi suggeriamo al docente di richiedere in forma scritta l’autorizzazione allo straordinario e in assenza di concessione, presentare un atto di rimostranza scritto per far decadere l’ordine di servizio (emanato anche attraverso una circolare interna) rispetto alla formazione obbligatoria.
In caso di reiterazione dell’ordine di servizio, l’atto costituirà titolo per la retribuzione dello straordinario anche in sede di giudizio.
Le Segreterie Territoriali della UIL Scuola supporteranno direttamente i docenti iscritti avviando specifici contenziosi.