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Formazione incentivata: diventerà obbligatoria per i docenti immessi in ruolo dopo l’adeguamento del contratto collettivo

É stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, contenente la riforma del sistema di reclutamento della scuola secondaria e della formazione.

In questo articolo ci concentriamo sul pilastro della formazione.

Ricordiamo che trattandosi di un decreto legge, questo entra in vigore oggi (giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana). Nei prossimi giorni sarà presentato in una delle due camere per la conversione in legge dove dovrà essere convertito in legge (con modificazioni o meno) entro 60 giorni, pena la sua decadenza.

COS’É LA FORMAZIONE INCENTIVATA?
Si tratta di percorsi formativi di durata almeno triennale introdotti a partire dall’anno scolastico 2023/2024 allo scopo di rafforzare l’autonomia dell’istituzioni scolastiche.

Sono parte integrante di detti percorsi di formazione anche attività di progettazione, mentoring, tutoring e coaching a supporto degli studenti nel raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e attività di sperimentazione di nuove modalità didattiche.

QUANDO SI SVOLGE?
La partecipazione alle attività formative dei percorsi si svolge fuori dell’orario di insegnamento in ore aggiuntive rispetto a quelle di didattica in aula previste dalla normativa vigente.

DI QUANTE ORE SI TRATTA?
La definizione del numero di ore aggiuntivo e dei criteri del sistema di incentivazione è rimessa alla contrattazione collettiva.

In sede di prima applicazione, nelle more dell’adozione del regolamento e dell’aggiornamento contrattuale la formazione continua e il sistema di incentivazione volto a promuovere l’accesso ai detti percorsi di formazione presentano i contenuti minimi e seguono i vincoli di cui all’Allegato B.

Nella fase transitoria, il docente svolge settimanalmente nella propria istituzione scolastica, rispettivamente, almeno un’ora aggiuntiva nella scuola dell’infanzia e primaria e almeno due ore aggiuntive nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado rispetto alle ore di didattica in aula previste a normativa vigente.

Nell’ambito del monte ore annuale complessivo di formazione incentivata, sono previste 15 ore per la scuola dell’infanzia e primaria e 30 ore per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per percorsi formativi dedicati allo sviluppo della professionalità docente. Le restanti ore sono dedicate ad attività di progettazione, mentoring e coaching a supporto degli studenti nel raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e di sperimentazione di nuove modalità didattiche.

SARÀ RETRIBUITA?
Lo svolgimento delle attività previste, ove le stesse siano funzionali all’ampliamento dell’offerta formativa, può essere retribuito a valere sul fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, prevedendo compensi in misura forfetaria. 

Al fine di incrementare l’accesso ai predetti percorsi formativi è previsto un elemento retributivo una tantum di carattere accessorio riconosciuto all’esito positivo del percorso formativo per tutti gli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema scolastico.

Il riconoscimento dell’elemento retributivo è rivolto ai docenti di ruolo che hanno svolto ore aggiuntive non remunerate con le risorse del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa e che abbiano conseguito una valutazione individuale positiva secondo gli indicatori di performance, in base ai criteri stabiliti in sede di aggiornamento contrattuale e con l’obiettivo di riconoscere tale elemento retributivo in maniera selettiva e non generalizzata.

La definizione del numero di ore aggiuntivo e dei criteri del sistema di incentivazione è rimessa alla contrattazione collettiva.

In fase di prima applicazione, nelle more dell’adozione del regolamento e dell’aggiornamento contrattuale, il Comitato di valutazione dei docenti determina i criteri, tra i quali l’innovatività delle metodologie e dei linguaggi didattici, la qualità e l’efficacia della progettazione didattica, la capacità di inclusione, per rendere l’attribuzione dell’incentivo salariale selettivo nei termini che possa essere riconosciuto a non più del 40% di coloro che ne abbiano fatto richiesta.

Il comitato può prevedere che per la valutazione si svolga un colloquio.

FORMAZIONE SU BASE VOLONTARIA OPPURE OBBLIGATORIA?
L’accesso ai percorsi di formazione, avviene dall’anno scolastico 2023/2024, su base volontaria e diviene obbligatorio per i docenti immessi in ruolo in seguito all’adeguamento del contratto collettivo (ai sensi dell’art. 44 comma 8 di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, sono delineati i contenuti della formazione continua).

DA CHI SARANNO DEFINITI I PERCORSI?
I percorsi di formazione sono definiti dalla Scuola nei contenuti e nella struttura con il supporto dell’INVALSI e dell’INDIRE.

COME AVVERRÀ LA VALUTAZIONE?
Sono pertanto previste verifiche intermedie annuali, svolte sulla base di una relazione presentata dal docente sull’insieme delle attività realizzate nel corso del periodo oggetto di valutazione, nonché una verifica finale nella quale il docente da’ dimostrazione di avere raggiunto un adeguato livello di formazione rispetto agli obiettivi. Le verifiche intermedie e quella finale sono effettuate dal comitato per la valutazione dei docenti.

Nella nella verifica finale il comitato viene integrato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico di un altro istituto scolastico.

In caso di mancato superamento, la verifica annuale o conclusiva può essere ripetuta l’anno successivo.

CON QUALI RISORSE?
Al fine di dare attuazione al riconoscimento dell’elemento retributivo una tantum di carattere accessorio viene istituito un Fondo per l’incentivo alla formazione la cui dotazione è pari a 20 milioni di euro nel 2026, 85 milioni di euro nell’anno 2027, 160 milioni di euro nell’anno 2028, 236 milioni di euro nell’anno 2029, 311 milioni di euro nell’anno 2030 e 387 milioni di euro a decorrere dall’anno 2031.

Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente misura si provvede mediante razionalizzazione dell’organico di diritto effettuata a partire dall’anno scolastico 2026/2027, in misura pari a:

  • 1.600 posti a decorrere dall’anno scolastico 2026/2027
  • 2.000 posti a decorrere dall’anno scolastico 2027/2028
  • a 2.000 posti a decorrere dall’anno scolastico 2028/2029
  • 2.000 posti a decorrere dall’anno scolastico 2029/2030 
  • 2.000 posti a decorrere dall’anno scolastico 2030/2031,

relativa in via prioritaria al contingente annuale di posti di organico per il potenziamento dell’offerta formativa, nell’ambito delle cessazioni annuali con corrispondente riduzione degli stanziamenti di bilancio dei pertinenti capitoli relativi al personale cessato.

Il fondo di cui al primo periodo può essere incrementato in misura corrispondente alle ulteriori cessazioni del predetto organico per il potenziamento. La definizione del contingente annuale di posti non facenti parte dell’organico dell’autonomia rimane finalizzata esclusivamente all’adeguamento alle situazioni di fatto, secondo i parametri della normativa vigente, e non possono essere previsti incrementi per compensare l’adeguamento dei posti in applicazione della disposizione di cui al precedente periodo.

SU COSA VERTERÀ LA FORMAZIONE?
I contenuti della formazione continua sono delineati con decreto del Ministro dell’istruzione, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.

In fase di prima applicazione, nelle more dell’adozione del regolamento e dell’aggiornamento contrattuale, il docente che scelga di accedere alla formazione continua incentivata, si immette in un percorso formativo di durate triennale che consta delle seguenti attività:

  1. aggiornamento delle competenze negli ambiti della pedagogia e delle metodologie e tecnologie didattiche (in prosecuzione con le competenze e le conoscenze acquisite nel corso di formazione iniziale universitaria);
  2. contributo al miglioramento dell’offerta formativa della istituzione scolastica presso cui il docente presta servizio;
  3. acquisizione, secondo la scelta del docente, dei seguenti contenuti specifici erogati dagli enti, che a seconda della complessità possono avere un’estensione pluriennale:
  1. approfondimento dei contenuti specifici della disciplina di insegnamento;
  2. strumenti e tecniche di progettazione-partecipazione a bandi nazionali ed europei;
  3. governance della scuola: teoria e pratica;
  4. leadership educativa;
  5. staff e figure di sistema: formazione tecnico metodologica, socio-relazionale, strategica;
  6. l’inclusione scolastica nella classe con alunni disabili;
  7. continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo;
  8. potenziamento delle competenze in ordine alla valutazione degli alunni;
  9. profili applicativi del sistema nazionale di valutazione delle istituzioni scolastiche;
  10. tecniche della didattica digitale.

VEDI IL DECRETO
VEDI ALLEGATO B

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