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Formazione DDI: docenti possono utilizzare i 5 giorni di permessi per la formazione [FAQ Ministeriale]

Sono state pubblicate sul sito del Ministero dell’Istruzione delle importanti FAQ che forniscono importanti chiarimenti sull’utilizzo dei permessi per l’aggiornamento per la formazione sulla DDI, sulla formazione dei docenti in orario di servizio, sull’uso degli strumenti tecnologici per la DDI e sul diritto del personale docente precario ad accedere alla formazione sulla DDI al pari del personale di ruolo.

LA FORMAZIONE SUGLI ASPETTI METODOLOGICI-DIDATTICI RELATIVI ALLA DDI
Con la prima FAQ viene chiarito che i 5 giorni permessi per la formazione possono essere fruiti anche per la partecipazione alle attività di formazione sugli aspetti metodologico-didattico relativi alla DDI (Didattica Digitale Integrata). 

1 – Il personale docente può utilizzare permessi o altre modalità per partecipare alle attività di formazione sugli aspetti metodologico-didattici relativi alla DDI?
Sì, il personale docente può utilizzare i permessi per la formazione previsti dall’articolo 64 comma 5 del CCNL 2006/2009; i criteri per la fruizione di tali permessi sono oggetto di confronto ai sensi dell’articolo 22, comma 8, lettera b3). Ove non sia possibile utilizzare detti permessi, e in considerazione dell’importanza di garantire la partecipazione a questo tipo di attività, la formazione sarà assicurata all’interno degli impegni di cui all’articolo 29, comma 1 e comma 3, lettera a) e b) del CCNL 2006/2009″.

Infatti, ai sensi dell’art. 64 del CCNL 29 novembre 2007 comparto scuola:

Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici. Con le medesime modalità, e nel medesimo limite di 5 giorni, hanno diritto a partecipare ad attività musicali ed artistiche, a titolo di formazione, gli insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche”.

Come precisa l’Orientamento dell’ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) n. 059, la norma non fa alcuna differenza tra docenti assunti a tempo determinato o indeterminato contenendo esclusivamente la dicitura generica di “gli insegnanti” che si riferisce a tutto il personale in servizio.
Si tratta di un diritto non soggetto alla discrezionalità del dirigente scolastico che non può negarlo, salvo casi particolari in cui sussistano reali esigenze di servizio.
La FAQ chiarisce che i criteri per la fruizione di tali permessi sono oggetto, a livello di istituzione scolastica ed educativa,  di confronto con i rappresentati sindacali al fine di consentire la partecipazione costruttiva dei soggetti sindacali alla definizione delle misure che l’amministrazione intende adottare.
Qualora non sia possibilità utilizzare questi permessi, in considerazione dell’importanza di garantire comunque la partecipazione a questo tipo di attività, la formazione sarà assicurata nell’ambito delle tradizionali attività funzionali all’insegnamento (art. 29 comma 1 e 3 del CCNL 2006/2009).

LA FORMAZIONE PER I DISPOSITIVI ELETTRONICI PER LA DDI
Con un’altra importante FAQ pubblicata dal Ministero dell’Istruzione viene invece chiarito che la formazione obbligatoria relativa all’uso dei dispositivi tecnologici per la DDI rientra nell’ambito dell’orario di servizio.

2. La formazione obbligatoria dei docenti sull’uso degli strumenti tecnologici per la DDI rientra nell’orario di servizio?
Sì. Ai sensi dell’articolo 7 comma 2 del CCNI sulla DDI le istituzioni scolastiche devono riservare nell’ambito della formazione obbligatoria sulla sicurezza uno specifico modulo concernente l’uso degli strumenti tecnologici necessari allo svolgimento della DDI. Tale formazione deve essere assicurata all’interno degli impegni di cui all’ articolo 29, comma 3, lettera a) del CCNL 2006/2009, sul punto ancora vigente.

Pertanto la formazione sui dispositivi elettronici è obbligatoria e deve svolgersi nell’ambito della formazione sulla sicurezza tramite un apposito modulo concernente l’uso degli strumenti tecnologici necessari allo svolgimento della DDI. Tale formazione deve essere assicurata nell’ambito degli impegni stabiliti dall’art. 29 comma 3 lettera a) del CCNL 2006/2009 che impone un limite complessivo per le attività funzionali all’insegnamento di 40 ore annue.

L’ACCESSO ALLA FORMAZIONE PER I DOCENTI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO

4 – Un docente a tempo determinato può accedere all’attività di formazione delle Istituzioni scolastiche?
Le attività di formazione deliberate dal collegio dei docenti coinvolgono tutti i docenti dell’istituzione scolastica, ivi compresi quelli a tempo determinato. Le istituzioni scolastiche sostengono il fabbisogno formativo dei docenti con una adeguata programmazione delle risorse finanziarie assegnate per la formazione.

Con la FAQ n. 4 è stato chiarito che anche i docenti con contratto a tempo determinato potranno accedere alle attività formative deliberate dal Collegio Docenti. A tal fine, come riportato dalla CISL SCUOLA, l’amministrazione si è inoltre impegnata per interventi sul sistema informativo che consentano l’accesso alla piattaforma SOFIA anche ai docenti precari, per monitorare a livello regionale le azioni formative proposte, per una verifica sulle possibilità di predisporre in tempi non lunghissimi una piattaforma nazionale per la didattica a distanza.

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