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Chi non deve effettuare l’anno di prova: chiarimenti MIUR

La nota n. 39533 del 4 settembre 2019, concernente la disciplina del periodo di formazione e prova per i docenti neo-assunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo, ha chiarito definitivamente la platea dei soggetti interessati al periodo di formazione in questione. Vediamo di seguito quali soggetti non sono tenuti al sostenimento dell’anno di prova.

DOCENTI CHE HANNO GIÀ SVOLTO IL PERIODO DI FORMAZIONE E PROVA NELLO STESSO ORDINE E GRADO DI NUOVA IMMISSIONE IN RUOLO
Non devono svolgere l’anno di prova i docenti che hanno ottenuto una nuova immissione in ruolo nello stesso ordine e grado di scuola in cui sono già titolari (es: un docente titolare sulla A-12 posto comune, ottiene nuova immissione in ruolo sulla A-11 o sulla A-18, non deve risostenere l’anno di prova in quanto si tratta dello stesso grado di scuola – scuola secondaria di II grado). Diversamente, l’anno di prova va risostenuto nel caso in cui la nuova immissione in ruolo riguarda un grado diverso di scuola (nell’esempio su riportato, se il docente ottiene una nuova immissione in ruolo sulla A-22, l’anno di prova deve essere ripetuto).

Non devono risvolgere l’anno di prova nemmeno coloro che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova nella modalità del percorso FIT ex DDG 85/2018

 

DOCENTI CHE ABBIANO OTTENUTO IL PASSAGGIO DI RUOLO E ABBIANO GIÀ SVOLTO IL PERIODO DI FORMAZIONE E PROVA NEL MEDESIMO ORDINE E GRADO
E’ questo il caso dei docenti che, dopo essere passati da un ruolo ad un altro, decidono di tornare a quello di precedente appartenenza (es. da infanzia a primaria e successivo ritorno all’infanzia). Si può parlare in questi casi di di passaggi di ruolo “di ritorno”.

Già alcuni uffici scolastici avevano in passato correttamente ritenuto che il docente che, dopo essere passato ad altro grado di scuola, chieda di ritornare nel ruolo di precedente appartenenza, non andasse in linea generale considerato alla stessa stregua di chi ottiene il passaggio ad un ruolo mai ricoperto in precedenza. Essendo infatti il periodo di formazione e prova già stato positivamente superato, in occasione della precedente assunzione, si era ritenuto non necessario, per il ritorno al ruolo originario, il superamento di un nuovo periodo di formazione e prova.

Questo anche in forza del principio generale della non reiterazione del periodo di formazione e prova, riferito al medesimo ruolo già in precedenza assunto.  

La nota n. 39533 del 4 settembre 2019 del MIUR conferma la correttezza dell’impostazione in questione.

DOCENTI CHE ABBIANO GIÀ SUPERATO POSITIVAMENTE L’ANNO DI PROVA E SIANO NUOVAMENTE ASSUNTI DA CONCORSO STRAORDINARIO 2018 PER IL MEDESIMO POSTO
Non devono risostenere l’anno di prova, i docenti della scuola dell’infanzia e primaria che, immessi in ruolo da GAE con riserva, abbiano positivamente svolto e superato l’anno di formazione e prova e successivamente siano assunti da Concorso straordinario 2018 per il medesimo posto. Come precisato dal D.M. 17/10/2018, art. 10, c. 5, tali docenti sono esonerati dal sostenimento dell’anno di prova a condizione che si tratti della medesima tipologia di posto (posto comune o posto di sostegno).

DOCENTI TRASFERITI DA POSTO COMUNE A POSTO DI SOSTEGNO E VICEVERSA O ASSUNTI SU ALTRA TIPOLOGIA DI POSTO
Coloro che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del medesimo ordine e grado, nonché i docenti già titolari di posto comune/sostegno destinatari di nuova assunzione a tempo indeterminato da altra procedura concorsuale su posto comune/sostegno del medesimo ordine e grado, non dovranno effettuare nuovamente l’anno di prova. 

nota n. 39533 del 4 settembre 2019

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