La carta del docente rappresenta una misura introdotta dalla Legge 107/2015 finalizzata alla formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado.
COMMA 121 DELLA LEGGE 107/2015
Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell’importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico”.
Il DPCM 28 novembre 2016, disciplina le modalità di assegnazione e di utilizzo della «Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», di valore annuo pari a € 500,00.
A CHI SPETTA
La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all’estero, delle scuole militari. Il bonus non è invece attribuito ai docenti con contratto a tempo determinato.
ATTIVAZIONE DELLA CARTA
Per usufruire della carta docente i soggetti beneficiari provvedono a registrarsi sull’applicazione web dedicata (https://cartadeldocente.istruzione.it), usando le credenziali SPID (Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese), a partire dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno scolastico (i docenti già registrati nell’anno precedente non devono registrarsi nuovamente).
USO DELLA CARTA
La Carta è usata attraverso buoni di spesa, generati dall’applicazione web dedicata. I buoni sono generati dal beneficiario, che inserisce i dati richiesti nella applicazione web dedicata, e sono impiegati per l’acquisto dei seguenti beni e servizi:
a) libri e testi, anche in formato digitale, pubblicazioni e riviste comunque utili all’aggiornamento professionale;
b) hardware e software;
c) iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca; laurea, di laurea magistrale,
d) iscrizione a corsi di specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale;
e) titoli di accesso per rappresentazioni teatrali e cinematografiche;
f) titoli per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo;
g) iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del piano triennale dell’offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione, di cui articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015.
SOMME NON SPESE
L’art. 12, comma 2, del DPCM 28 novembre 2016 prevedeva, in merito al bonus dell’anno scolastico 2015\2016 che le somme non spese entro il 31 agosto 2016 dovessero essere improrogabilmente utilizzate e rendicontate entro il 31 agosto 2017.
Analogamente, secondo l’art. 6 comma 6 DPCM 28 novembre 2016:
Le somme non spese entro la conclusione dell’anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell’anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”.
Quindi nel caso in cui il docente non spenda le somme relative a un certo anno scolastico, queste potranno essere utilizzate nell’anno scolastico successivo e si cumuleranno con le risorse relative al nuovo anno scolastico.
Tuttavia, da tale disposizione si evince la possibilità di utilizzo del bonus 2018/19 al massimo entro il 31 agosto 2020, termine ultimo oltre il quale le relative quote giacenti intere o residue vengono trattenute alla fonte e “perse” dal docente. Analogo discorso anche nel caso di buoni che siano stati generati in tempo utile (31 agosto 2020) ma ancora non utilizzati: non saranno più spendibili oltre il 30 agosto in quanto non saranno più rimborsabili per l’esercente.