Giungono allo scrivente Ufficio dichiarazioni personali formulate ai sensi del D.P.R. 445/2000 da alcuni vincitori del concorso straordinario bandito ai sensi dell’art. 59, comma 9-bis del D.L. n. 73/2021 con D.D.G. n. 1081/2022, assunti nell’a.s. 2022/23, che attestano di aver superato il periodo di prova.
Come rappresentato con la nota prot. n. 14075 del 29.06.2023, la competenza nella comunicazione di avvenuto superamento del periodo di prova appartiene alle scuole, le quali sono state inviate al caricamento dei dati su una specifica piattaforma informatica al fine di poter incrociare i dati con quelli relativi al superamento del corso di formazione che prevede la maturazione di 5 CFU.
Le dichiarazioni personali trasmesse dagli interessati, quindi, non potranno essere prese in considerazione, dal momento che la maturazione del requisito del superamento del periodo di prova può essere certificata validamente solo dall’Istituzione scolastica nella quale il docente ha prestato servizio nel corrente anno scolastico.
Infatti, anche nell’ipotesi di autocertificazioni valutabili, lo scrivente Ufficio avrebbe l’onere di rivolgersi alle scuole per avere conferma di quanto dichiarato dagli interessati.
Si invitano, quindi, i vincitori del concorso straordinario indetto con D.D.G. n. 1081/2022 a non inoltrare dichiarazioni personali attestanti l’avvenuto superamento del periodo di prova, al fine di evitare un inutile aggravio procedimentale.