L’art. 64 del CCNL 29 novembre 2007 comparto scuola, rimasto in vigore ai sensi dell’art.1, comma 10, del CCNL scuola del 19 aprile 2018, dispone la fruizione del diritto alla formazione del personale scolastico, afferma che:
Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici. Con le medesime modalità, e nel medesimo limite di 5 giorni, hanno diritto a partecipare ad attività musicali ed artistiche, a titolo di formazione, gli insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche”.
Come precisa l’Orientamento dell’ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) n. 059, la norma non fa alcuna differenza tra docenti assunti a tempo determinato o indeterminato contenendo esclusivamente la dicitura generica di “gli insegnanti” che si riferisce a tutto il personale in servizio.
Si tratta di un diritto non soggetto alla discrezionalità del dirigente scolastico che non può negarlo, salvo casi particolari in cui sussistano reali esigenze di servizio.
Così come stabilito dall’art. 22 comma 8, lettera b3) del CCNL 2016\2018, i criteri per la fruizione di tali permessi sono oggetto, a livello di istituzione scolastica ed educativa, di confronto con i rappresentati sindacali al fine di consentire la partecipazione costruttiva dei soggetti sindacali alla definizione delle misure che l’amministrazione intende adottare.
Alla sostituzione del docente che partecipa alle attività di formazione si provvederà secondo le modalità ordinarie previste dalla normativa per le supplenze brevi: si farà ricorso ai docenti in soprannumero o con ore a disposizione (cioè docenti che devono completare l’orario di cattedra, o che, per situazioni particolari, siano senza classe a causa di viaggi, stage, visite aziendali, ecc. oppure perché sono rientrati dopo il 30 aprile a disposizione della scuola). Potranno essere utilizzati anche i docenti di potenziamento o coloro che devono recuperare qualche permesso breve usufruito in precedenza. In subordine, la copertura avverrà mediante l’attribuzione di ore eccedenti a personale in servizio e disponibile nella scuola fino ad un massimo di 6 ore settimanali oltre l’orario d’obbligo.