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venerdì, Dicembre 6, 2024
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Anno di prova e laboratori formativi: quante assenze sono consentite?

DOMANDA
Quante assenze è possibile fare durante i laboratori formativi previsti per l’anno di formazione e prova?


RISPOSTA
Tra le attività previste durante l’anno di formazione e prova vi è la frequenza dei laboratori formativi o, in alternativa e su base volontaria, la visita a scuole innovative per complessive 12 ore. A ciò si aggiungano le 3 ore previste per l’incontro propedeutico e le ulteriori 3 ore previste per l’incontro di restituzione finale. Complessivamente quindi gli incontri in presenza comportano un impegno totale quantificato in 18 ore.

La formazione in presenza è da ritenersi valida con un massimo di assenze giustificate pari al 25% delle 18 ore in presenza. Infatti, così dispone la nota prot: 1899/E/l/A del 1 aprile 2003 relativa all’Attività di formazione integrata rivolta al personale della scuola.

In analogia con quanto disposto dalla Direttiva Ministeriale n. 202 del 16/9/2000, un corso deve ritenersi validamente seguito se le assenze non superano il 25% delle ore previste in presenza“.

Così, ad esempio, l’USR Lombardia afferma che “la formazione è da ritenersi valida con un massimo di assenze giustificate pari al 25% delle ore in presenza”, così come l’USR Piemonte, dove si afferma che “il massimo consentito di assenze ai fini della validità delle attività formative obbligatorie è del 25% del monte ore, calcolato sulle 18 ore di attività in presenza (3 ore di incontro iniziale; 12 ore di laboratori formativi; nel caso, 6 ore di osservazione “full immersion” a scomputo di 2 laboratori formativi per relative 6 ore; 3 ore di incontro conclusivo).

Considerando che il 25% è rappresentato da 4,5 ore e che i laboratori\incontri hanno normalmente una durata di 3 ore sarà possibile assentarsi solo a uno di essi.

Ulteriori assenze dovranno eventualmente essere recuperate sempre che ciò sia possibile (ad esempio, ciò potrà essere possibile se laboratori analoghi devono ancora svolgersi in altri ambiti territoriali della provincia mentre ciò non potrà avvenire nel caso in cui tutti gli altri ambiti territoriali abbiano concluso il relativo laboratorio).

Pertanto, in merito ai recuperi poiché ogni ufficio scolastico si regola diversamente, sarà opportuno chiedere informazioni alla scuola polo o all’ambito territoriale di competenza.

Ad esempio, l’USR Veneto ha previsto l’organizzazione di 4 laboratori di recupero a livello regionale per i casi di docenti neoassunti che, per gravi e documentati motivi, mancassero della quota oraria utile alla validazione della formazione in presenza.

Le relative giustificazioni dovranno essere prodotte al proprio Dirigente Scolastico che è responsabile della verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi all’anno di formazione e prova.

VEDI NOTA LOMARDIA
VEDI NOTA USR PIEMONTE
VEDI DOCUMENTO FRIULI VENEZIA GIULIA
VEDI NOTA USR VENETO
CCNL comparto scuola 2016\2018CNL comparto scuola 2016\2018

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