Il personale docente neoimmesso in ruolo è tenuto allo svolgimento del periodo di formazione e prova.
Vediamo in quali casi può essere rinviato l’anno di formazione e prova. Diciamo subito che non occorre fare confusione fra due fattispecie molto diverse:
- Il mancato superamento del test finale o l’aver ottenuto una valutazione negativa del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio. In questo caso il personale docente effettua un secondo percorso di formazione e di prova, non ulteriormente rinnovabile. Questo significa che nel caso in cui intervenga una seconda valutazione negativa il contratto si scioglie.
- Altro discorso, molto diverso, è la possibilità di “rinviare” l’anno di formazione e prova per legittimi motivi. Al riguardo non esistono limiti temporali alla possibilità di rinviare l’anno di formazione e prova qualora, per diverse ragioni, non si raggiungano i requisiti richiesti.
MANCATO SUPERAMENTO DELL’ANNO DI PROVA
La disciplina è contenuta nel DM 226 del 16 agosto 2022.
In caso di mancato superamento del test finale e di valutazione negativa del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, il dirigente scolastico emette provvedimento motivato di ripetizione del periodo di formazione e di prova.
Il provvedimento indicherà altresì gli elementi di criticità emersi ed individuerà le forme di supporto formativo e di verifica del conseguimento degli standard richiesti per la conferma in ruolo.
Nel corso del secondo percorso di formazione e di periodo annuale di prova in servizio è obbligatoriamente disposta una verifica, affidata ad un dirigente tecnico, per l’assunzione di ogni utile elemento di valutazione dell’idoneità del docente. La relazione rilasciata dal dirigente tecnico è parte integrante della documentazione che sarà esaminata in seconda istanza dal Comitato al termine del secondo periodo di prova, durante il quale è comunque nuovamente effettuato l’accertamento della traduzione in competenze didattiche pratiche delle conoscenze teoriche, disciplinari e metodologiche del docente. La conseguente valutazione potrà prevedere:
- il riconoscimento di adeguatezza delle competenze professionali e la conseguente conferma in ruolo;
- il mancato riconoscimento dell’adeguatezza delle competenze professionali e la conseguente non conferma nel ruolo ai sensi della normativa vigente.
Nel caso del manifestarsi di gravi lacune di carattere culturale, pedagogico, metodologico-didattico e relazionale, il dirigente scolastico richiede prontamente apposita visita ispettiva.
L’eventuale provvedimento di ripetizione deve essere adottato e comunicato all’interessato, a cura del dirigente scolastico, entro il 31 agosto dell’anno scolastico di riferimento. La mancata conclusione della procedura entro il termine prescritto o il suo erroneo svolgimento possono determinare profili di responsabilità.
DOCENTI ASSUNTI DA GPS I FASCIA
Ricordiamo che i docenti assunti nell’anno scolastico 2024/2025 da GPS I fascia dovranno svolgere, oltre al normale anno di formazione e prova, anche la lezione simulata dinanzi al Comitato di valutazione, che esprime un giudizio di idoneità o non idoneità nei confronti degli aspiranti. Il Comitato di valutazione è integrato da un componente esterno individuato dal dirigente titolare dell’Ufficio scolastico regionale tra dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici.
La negativa valutazione del percorso annuale di prova in servizio comporta la reiterazione dell’anno di prova.
Il giudizio negativo relativo alla lezione simulata comporta la decadenza dalla procedura ed è preclusa la trasformazione a tempo indeterminato del contratto. Il servizio prestato viene valutato quale incarico a tempo determinato.
RINVIO DELL’ANNO DI PROVA PER LEGITTIMI MOTIVI
Il superamento del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno 120 per le attività didattiche. Inoltre il docente deve svolgere le attività formative previste tra cui la partecipazione ai laboratori formativi.
L’art. 438 comma 5 del Testo Unico 297/1994, ancora in vigore dispone che:
Qualora nell’anno scolastico non siano stati prestati 180 giorni di effettivo servizio, la prova e’ prorogata di un anno scolastico, con provvedimento motivato, dall’organo competente per la conferma in ruolo.
Pertanto in tutti quei casi in cui il personale docente non ha raggiunto i requisiti di servizio richiesti (180 giorni di cui almeno 120 di attività didattiche) il Dirigente Scolastico, accertato il mancato raggiungimento dei requisiti di servizio, dispone il rinvio dell’anno di formazione e prova. Questo può avvenire per tutte le cause previste dalla normativa vigente e dal CCNL (congedo di maternità, congedo di paternità, malattia, aspettativa, ecc.).
Si ricorda che le ore di formazione devono in tal caso essere ripetute nel successivo anno scolastico, in quanto non possono essere scisse dalle attività in servizio. Infatti, in ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova
Il DM 226/2022 all’art. 2 comma 3 ha ulteriormente precisato che:
Il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio è rinviabile nei casi di fruizione di assegno di ricerca o di frequenza di dottorato di ricerca, sino al primo anno scolastico utile dopo la fine dell’impegno, oltre che in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente”.
Pertanto, viene esplicitamente chiarito che, oltre ai casi sopra citati, è possibile rinviare l’anno di formazione e prova nei casi di:
- fruizione dell’assegno di ricerca (e della relativa aspettativa)
- frequenza del dottorato di ricerca (e del relativo congedo straordinario)
Il rinvio opererà per tutta la durata del congedo\aspettativa fino al primo anno scolastico utile dopo la fine dell’impegno.
PERSONALE CHE NON HA OTTENUTO LA CONFERMA
Il personale che non ha ottenuto la conferma in ruolo:
