Il DM 226/2022 all’art. 2 comma 3 ha previsto che:
Il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio è rinviabile nei casi di fruizione di assegno di ricerca o di frequenza di dottorato di ricerca, sino al primo anno scolastico utile dopo la fine dell’impegno, oltre che in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente”.
Pertanto, viene esplicitamente chiarito che è possibile rinviare l’anno di formazione e prova nei casi di:
- fruizione dell’assegno di ricerca (e della relativa aspettativa)
- frequenza del dottorato di ricerca (e del relativo congedo straordiario)
Il rinvio opererà per tutta la durata del congedo\aspettativa fino al primo anno scolastico utile dopo la fine dell’impegno.
Si ricorda a tal fine che non esistono limiti temporali ai fini della possibilità di rinviare l’anno di formazione e prova qualora, per diverse ragioni quali quella sopra indicate, non si raggiungano i requisiti di servizio richiesti (almeno 180 giorni di servizio effettivo di cui almeno 120 di attività didattiche).


