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Anno di formazione e prova 2023/24: presentata ai sindacati la bozza della Circolare

É in arrivo l’annuale circolare che disciplinerà l’anno di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. La bozza della Circolare è stata presentata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito ai sindacati del comparto scuola. 

La circolare ricalca sostanzialmente quanto già previsto dalla circolare dello scorso anno la quale a sua volta ha recepito le novità introdotte dal DM 226 del 16 agosto 2022 rispetto a quanto previsto dalla previgente normativa (DM 850/2015).

La struttura del percorso pari a 50 ore rimane invariata e così articolata:

  • 6 ore per gli incontri propedeutici e di restituzione finale
  • 12 ore per i laboratori formativi
  • 12 ore di attività peer to peer con il tutor
  • 20 ore di formazione online attraverso la piattaforma INDIRE

Viene confermata anche quest’anno la possibilità, a domanda e nei limiti del contingente previsto (10 % pari a n. 4.313 docenti) degli interessati e per un numero limitato di essi ancora da quantificare, di poter svolgere visite presso scuole di accoglienza che si caratterizzano per una consolidata vocazione all’innovazione organizzativa e didattica. Quest’attività sostituirà per i docenti interessati i laboratori formativi.

I laboratori, previsti nella misura di 15 ore potranno essere incentrati su tematiche considerate prioritarie, adottando forme organizzative che salvaguardino la flessibilità insita nelle metodologie e nelle diverse azioni didattiche, nel rispetto dei necessari tempi di attuazione.

CHI DEVE SVOLGERE L’ANNO DI FORMAZIONE E PROVA
Secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, del DM 226/2022, sono tenuti al periodo di formazione e prova:

  • I docenti al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, che aspirino alla conferma nel ruolo;
  • I docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;
  • I docenti che, in caso di mancato superamento del test finale e di valutazione negativa, devono ripetere il periodo di formazione e prova;
  • I docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo;
  • I docenti vincitori di concorso, che abbiano l’abilitazione all’insegnamento o che l’acquisiscano ai sensi dell’articolo 13, comma 2 del Decreto Legislativo del 13 aprile 2019 n. 59 e ss.mm., che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato.
  • I docenti assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all’articolo 59, da comma 4 a comma 9, del decreto legge 25/05/2021, n. 73 (GPS I fascia). Qualora il personale interessato abbia già esperito positivamente il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado, sarà comunque tenuto a sostenere la prova disciplinare di cui al comma 7 del citato articolo 59.
  • I docenti assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto legge 25/05/2021, n. 73 (concorso straordinario BIS).

Per i docenti assunti dalla GPS I fascia sostegno si aggiunge la lezione simulata con un comitato integrato da un membro esterno all’istituzione scolastica (ricordiamo che la lezione simulata quest’anno sostituisce la prova disciplinare). 

Per i docenti assunti dal concorso straordinario bis la procedura prevede anche l’acquisizione di 5 CFU con la partecipazione a un percorso formativo universitario della durata di 40 ore.

CHI NON DEVE SVOLGERE L’ANNO DI FORMAZIONE E PROVA
Nella nota si ricorda che non devono svolgere il periodo di prova i docenti:

  • che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 nello stesso grado di nuova immissione in ruolo;
  • che abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018;
  • già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l’anno di formazione e di prova ovvero il percorso FIT ex D.D.G. 85/2018 e siano nuovamente assunti per il medesimo ordine o grado;
  • che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del medesimo grado;
  • che abbiano ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso grado di scuola. Sono ricompresi nella categoria in esame coloro che hanno concluso positivamente l’anno di formazione ed il periodo di prova a seguito di selezione di nomina finalizzata all’immissione in ruolo e siano successivamente immessi in ruolo su classe di concorso del medesimo grado di scuola sulla base di una diversa procedura selettiva.

Il superamento del periodo di formazione e prova è subordinato:

  • allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui
  • almeno 120 per le attività didattiche
  • al superamento del test finale e alla valutazione positiva del percorso di formazione e periodo di prova in servizio.

PART-TIME
Fermo restando l’obbligo delle 50 ore di formazione previste, i centottanta giorni di servizio e i centoventi giorni di attività didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto.

LE RICHIESTE DELLA UIL SCUOLA
La UIL Scuola ha evidenziato la necessità di specificare meglio nella nota che anche i docenti assunti dalle procedure straordinarie (I fascia GPS sostegno e concorso straordinario bis), che hanno già precedentemente avuto una conferma in ruolo nello stesso ordine e grado di assunzione, non debbano ripetere l’anno di formazione e prova (fermo restando lo svolgimento della prova simulata per gli assunti dalle GPS e il conseguimento dei 5 CFU per i docenti assunti dal concorso straordinario).

Così come abbiamo richiesto che fosse aggiunta un’altra fattispecie tra chi è tenuto a svolgere l’anno di prova e formazione ovvero il docente assunto su posto comune che ha ottenuto per l’a.s. in corso una assegnazione provvisoria su posto di sostegno.

LE RICHIESTE ANIEF
Il sindacato ANIEF – rappresentato dai segretari generali Stefano Cavallini e Chiara Cozzetto – ha chiesto di integrare la Circolare con l’espresso chiarimento, previsto dal D.M. n. 850/2016, di poter svolgere l’anno di prova anche su tipo posto differente rispetto a quello di immissione in ruolo nel caso di docenti che abbiano ottenuto, per esempio, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione per lo stesso grado ma sul posto sostegno e non sul posto comune di effettiva immissione in ruolo.  

Infine, ANIEF ha chiesto di inserire nella circolare espresso invito a tutti i dirigenti scolastici ad agevolare al massimo la partecipazione dei docenti alle attività formative dell’anno di prova e ai corsi per il conseguimento dei 5 CFU.

 

VEDI IL REPORT DELLA UIL SCUOLA
VEDI IL REPORT ANIEF

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