La Direttiva 170 del 21 marzo 2016 fissa le modalità per accreditare, qualificare e riconoscere i corsi proposti dai soggetti che offrono formazione per il personale della scuola, certificando e assicurando la qualità delle iniziative formative.
Entro il 15 ottobre di ogni anno i soggetti interessati possono presentare domanda di accreditamento/qualificazione, esclusivamente sulla piattaforma on-line adeguatamente predisposta. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Comitato Tecnico Nazionale esprime parere di ammissibilità (o meno) del Soggetto richiedente. Se gli interventi di analisi e verifica danno esito negativo, l’ente può presentare controdeduzioni entro 30 giorni dalla comunicazione dell’Amministrazione e non oltre il 30 maggio di ogni anno.
Se la procedura non si conclude positivamente, entro il 15 luglio di ogni anno, il Soggetto può ripresentare domanda. Il decreto di accreditamento/qualificazione ha durata illimitata ma i soggetti formatori sono sottoposti periodicamente ad interventi di analisi e di verifica. Qualora gli esiti di tali interventi risultino negativi, l’amministrazione può emanare un decreto di revoca.
ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI CHE OFFRONO FORMAZIONE
L’accreditamento dei Soggetti che offrono formazione per il personale della scuola è una modalità di riconoscimento dei Soggetti esterni al mondo della scuola che offrono formazione per il personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario. Esso è previsto dall’articolo 66 del Contratto Collettivo nazionale del comparto scuola del 23 luglio 2003.
RICONOSCIMENTI DEI SOGGETTI QUALIFICATI
Il riconoscimento di Soggetto qualificato per la formazione del personale della scuola è conferito alle Associazioni professionali e a quelle disciplinari collegate a comunità scientifiche.
DIFFERENZA FRA SOGGETTO ACCREDITATO E SOGGETTO QUALIFICATO
Entrambi i Soggetti possono svolgere attività di formazione per il personale della scuola. È prevista una diversa modulistica da utilizzare per la presentazione della richiesta, in quanto diversi sono i requisiti richiesti. Gli Enti qualificati possono anche: “collaborare con le istituzioni scolastiche singole o collegate in rete, ad iniziative formative rivolte al personale del comparto scuola, nell’ambito del piano dell’offerta formativa di cui alla legge n. 107 del 13 luglio 2015” (art. 3, comma 3).
I VANTAGGI DELL’ACCREDITAMENTO O DEL RICONOSCIMENTO
Tutte le iniziative di formazione promosse e realizzate da un Ente accreditato/qualificato sono riconosciute dal Ministero. Pertanto l’Ente, ottenuto il riconoscimento di erogare formazione per il personale della scuola su territorio nazionale, contribuisce a tale formazione e non deve più richiedere l’autorizzazione del riconoscimento del singolo corso o della singola attività formativa. Le attività di formazione dovranno svolgersi a partire dall’anno scolastico 2017/18, anno in cui il docente può fruire anche del bonus per la formazione.
I BENEFICI PER I DOCENTI CHE PARTECIPANO ALL’ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DI UN ENTE ACCREDITATO\QUALIFICATO
I docenti che partecipano all’attività di formazione di un Ente accreditato/qualificato hanno diritto all’esonero dal servizio, secondo le disposizioni vigenti. Le iniziative di formazione rientrano nell’obbligatorietà della formazione prevista dalla Legge 107/2015, art 1., comma 124: “la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”. La frequenza a un’attività di formazione erogata ai sensi di questa direttiva non può in alcun modo essere finalizzata al rilascio di titoli di abilitazione o specializzazione previsti da normative specifiche.