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25 ore di formazione obbligatoria per i docenti non specializzati: imminente il decreto attuativo

L’art. 1 comma 961 della Legge di Bilancio 2021 ha introdotto la formazione obbligatoria per i docenti non specializzati che insegnano in classi in cui sono presenti alunni con disabilità.

Le modalità attuative devono essere stabilite con decreto del Ministero dell’Istruzione, la cui bozza è stato oggetto del confronto tra sindacati e ministero dell’Istruzione svoltosi ieri.

La bozza prevede per l’anno scolastico 2021/2022 l’obbligo di formazione di tutti i docenti che hanno nelle proprie classi alunni disabili, in totale circa 700.000 insegnanti. L’unità formativa è costituita da 25 ore e non è consentito l’esonero dal servizio. Sono stabiliti inoltre i criteri di riparto, le condizioni per riservare la formazione al solo personale non in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, la determinazione delle unità formative, comunque non inferiori a 25 ore di impegno complessivo, nonché i criteri e le modalità di monitoraggio delle attività formative.

La formazione potrà essere sviluppata in:

  1. formazione in presenza e/o a distanza
  2. sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione
  3. lavoro in rete
  4. approfondimento personale e collegiale
  5. documentazione e forme di restituzione/rendicontazione
  6. progettazione.

Per ciascuna unità formativa sarà necessario garantire un minimo di 17 ore di formazione in presenza e/o a distanza (punto a) e 8 ore di approfondimenti. 

In particolare, si conferma quanto già stabilito nella norma primaria:

  • Si tratta di una formazione obbligatoria destinata a tutti gli insegnanti (non specializzati) nelle cui classi è presente un alunno con disabilità.
  • Sono esonerati i docenti in possesso di titolo di specializzazione su sostegno.
  • La formazione deve essere erogata per un monte ore minimo di 25 ore.
  • Non son previste forme di esonero dall’insegnamento, ragione per cui tale formazione andrà svolta in orario extrascolastico. Al riguardo, la relazione tecnica allegata alla Legge di bilancio presentato in prima lettura precisa che tale previsione è motivata dall’esigenza di non generare costi aggiuntivi connessi alle sostituzioni del personale che frequenta i corsi di formazione.

Il fondo di cui all’articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107 è incrementato di 10 milioni di euro per l’anno 2021 per realizzare interventi di formazione obbligatoria del personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità. Detta formazione è finalizzata all’inclusione scolastica dell’alunno con disabilità e a garantire il principio di contitolarità nella presa in carico dell’alunno stesso. Con decreto del Ministero dell’istruzione, da adottarsi entro 30 trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità attuative, prevedendo il divieto di esonero dall’insegnamento, i criteri di riparto, le condizioni per riservare la formazione al solo personale non in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, la determinazione delle unità formative comunque non inferiori a 25 ore di impegno complessivo, criteri e modalità di monitoraggio delle attività formative di cui al presente comma”.

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