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150 ore permessi studio: possono essere fruiti dai docenti con supplenza breve solo se previsto dalla contrattazione regionale

L’art. 22 del CCNL 2016\2018 demanda la definizione dei criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio alla contrattazione integrativa a livello regionale. Le regole per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio sono pertanto concordati a livello regionale dai sindacati e dagli uffici scolastici regionali con contratti stipulati con cadenza triennale.

Infatti, il nuovo CCNL 2016\2018 ha previsto che i contratti collettivi integrativi abbiano durata triennale anche se alcuni contratti continuano ad essere quadriennali.

CHI PUÒ FRUIRE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
Tutti i contratti regionali prevedono che i permessi studio possano essere fruiti dal personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nonché dei docenti con supplenza annuale. Parimenti tutti i contratti regionali prevedono la possibilità di fruire dei permessi anche per il personale in servizio fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) anche se con modalità parzialmente differenti. 

Diverso invece è il caso del personale in servizio per supplenze temporanea (comprese le supplenze fino al termine delle lezioni). I vari contratti collettivi, nella grande maggioranza dei casi, non prevedono la possibilità di fruire di tali permessi nel caso di supplenze temporanee. 
Fa eccezione il CIR Lombardia che ne consente la fruizione:

Il personale con contratto atempo determinate con supplenza breve o saltuarianel periodo dall’1 settembre al 20 gennaio dell’anno scolastico di riferimento può produrre domanda di fruizione dei permessi tra il 10 e il 20 gennaio, con la modalità prevista dall’art. 6; la quantificazione del monte orario spettante terrà conto dei servizi prestati dall’inizio dell’anno scolastico e del periodo definito dal contratto eventualmente in essere all’atto della presentazione della domanda.

Fa eccezione anche il CIR Piemonte secondo cui può fruire dei permessi anche:

il personale docente ed ATA supplente temporaneo, compreso quello nominato ai sensi degli articoli 231-bis e 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e dell’articolo 32 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, secondo le modalità di cui al successivo art. 6, purché la durata del contratto sia superiore al periodo di fruizione dei permessi stessi;

I CIR Puglia, Liguria e Friuli Venezia Giulia consenteno di fruire dei permessi al personale con supplenza temporaneaa ma solo se il contratto è fino al termine delle lezioni (ricordiamo che anche la supplenza fino al termine delle lezioni è considerata giuridicamente supplenza temporanea e non va confusa con la supplenza fino al termine delle attività didattiche cioè al 30 giugno). 

Pertanto, poiché i criteri di fruizione vengono definiti a livello regionale, occorre sempre fare riferimento al contratto integrativo regionale vigente nella Regione di servizio, in quanto tali contratti possono prevedere o meno la possibilità di fruire dei permessi anche nel caso di supplenze temporanee. 

CIR integrativo USR Lombardia
CIR integrativo USR Sicilia
CIR integrativo USR Campania

CIR integrativo USR Lazio
CIR integrativo USR Veneto
CIR integrativo USR Calabria
CIR integrativo USR Toscana
CIR integrativo USR Marche
CIR integrativo USR Puglia www.obiettivoscuola.it
CIR integrativo USR Molise
CIR integrativo USR Emilia-Romagna
CIR integrativo USR Piemonte
CIR integrativo USR Friuli Venezia Giulia
CIR integrativoo USR Basilicata
CIR integrativo USR Liguria

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