Con l’Ordinanza Ministeriale 106 dell’8 Giugno 2023, il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha disciplinato le modalità d’esame per gli Istituti e gli studenti residenti nei comuni delle zone alluvionate per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023.
VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO
Nelle scuole suddette per la validità dell’anno scolastico 2022/2023 ai fini della valutazione degli studenti e ai fini dell’ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo e del secondo ciclo di istruzione, non è richiesta la frequenza minima di 200 giorni di lezione.
PROVE INVALSI
Per l’anno scolastico 2022/2023 le prove nazionali sugli apprendimenti espletate dall‘INVALSI dal 22 maggio 2023 al 5 giugno 2023 in sessione suppletiva ovvero per i candidati privatisti all’esame di Stato del primo ciclo e per i candidati esterni all’esame di Stato del secondo ciclo, nonché per i candidati all’esame di Stato dei percorsi di secondo livello dell’ istruzione degli adulti, non costituiscono requisito di ammissione all’esame di Stato per gli studenti frequentanti le scuole suddette e per gli studenti per i residenti nei predetti Comuni che frequentano scuole ubicate in altri territori.
PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE
Per l’anno scolastico 2022/2023 per gli studenti frequentanti le scuole secondarie di primo grado site nei comuni e per gli studenti residenti nei comuni le prove dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di cui all’articolo 8 del Dlgs 62/2017 sono sostituite da una prova orale finalizzata a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché il livello di padronanza delle competenze di educazione civica e delle competenze nelle lingue straniere.
Nel corso della prova orale è comunque accertato il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali come declinati dal curricolo di istituto e dalla programmazione specifica dei consigli di classe e, in particolare:
- della lingua italiana;
- delle competenze logico matematiche;
- delle competenze nelle lingue straniere.
Per i percorsi a indirizzo musicale, nell’ambito della prova orale è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.
La deroga interessa gli studenti frequentanti le scuole e/o residenti nei comuni colpiti dagli eventi alluvionali della sola Emilia Romagna.
La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la valutazione della prova orale. L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi.
La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d’esami.
SECONDO CICLO D’ISTRUZIONE
Per l’anno scolastico 2022/2023 per gli studenti frequentanti gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado siti nei comuni e per gli studenti residenti nei comuni alluvionati, ad eccezione dei comuni delle Marche e della Toscana, le prove d’esame di cui all’articolo 17, del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono sostituite da un colloquio, che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente (PECUP). Nello svolgimento dei colloqui la commissione d’esame tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente.
L’esame è così articolato e scandito:
- discussione di un argomento concernente la disciplina di indirizzo individuata come oggetto della seconda prova scritta dal decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 25 gennaio 2023, n. 11. Per gli studenti dei licei musicali e coreutici, la discussione è integrata da una parte performativa individuale, a scelta del candidato, della durata massima di dieci minuti.
- discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui all’articolo 10, dell’ordinanza ministeriale n. 45, del 9 marzo 2023;
- analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione/classe, predisposto ai sensi dell’art. 17, comma 9, del d.lgs. 62/2017;
- esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel percorso di studi;
- accertamento delle conoscenze e delle competenze di Educazione civica maturate dal candidato, come definite nel curricolo d’istituto e previste dalle attività declinate dal documento del consiglio di classe.
La commissione/classe cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il coinvolgimento delle diverse discipline, evitando una rigida distinzione tra le stesse. I commissari possono condurre l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente.
La commissione/classe provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei materiali all’inizio di ogni giornata di colloquio, prima del loro avvio, per i relativi candidati. Il materiale è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e nella assegnazione ai candidati la commissione/classe tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida.
La commissione/classe dispone di sessanta punti per la valutazione del colloquio. La commissione/classe procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio viene espletato. Il punteggio è attribuito dall’intera commissione/classe, compreso il presidente, secondo la griglia divalutazione di cui all’allegato A alla presente ordinanza.