É stata emanata l’ordinanza prot. 156 del 4 giugno 2022 riguardante la valutazione degli apprendimenti e la partecipazione agli esami di Stato di studentesse e studenti esuli dall’Ucraina e accolti nelle scuole italiane per l’anno scolastico 2021/2022.
L’Ordinanza definisce specifiche misure sulla valutazione finale degli apprendimenti per gli alunni ucraini iscritti nelle classi del primo e del secondo ciclo di istruzione a partire dal 24 febbraio 2022 a seguito della guerra in Ucraina, nonché sul loro esonero dalla partecipazione agli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022, in deroga alla normativa vigente in tema di valutazione degli apprendimenti e di svolgimento degli esami di Stato.
PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE
La valutazione finale è effettuata tenendo conto dell’impatto psicologico e del livello delle competenze linguistico-comunicative nella lingua italiana degli alunni, nonché della complessità del processo di apprendimento maturato nel contesto della guerra e della conseguente emergenza umanitaria.
Qualora i docenti contitolari della classe ovvero del consiglio di classe non abbiano elementi sufficienti per la valutazione degli apprendimenti in ciascuna disciplina, la valutazione finale è espressa attraverso un giudizio globale sul livello di sviluppo degli apprendimenti, sull’acquisizione delle prime competenze linguistico-comunicative in lingua italiana, sul grado di socializzazione e di partecipazione alle attività didattiche.
In deroga all’articolo 9, comma 2 del decreto legislativo, agli alunni ucraini di cui all’articolo 1 frequentanti la classe quinta della scuola primaria e la classe terza della scuola secondaria di primo grado non viene rilasciata la certificazione delle competenze.
ESONERO DALLA PARTECIPAZIONE ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE
In deroga all’articolo 6 del Decreto legislativo e al Decreto esami primo ciclo, il consiglio di classe delibera l’esonero dalla partecipazione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per gli studenti ucraini, frequentanti la classe terza della scuola secondaria di primo grado che non siano in grado di sostenere le prove di cui all’ordinanza n. 64 del 2022 in considerazione del livello delle abilità linguistiche ricettive e produttive scritte e orali nella lingua italiana ovvero del mancato raggiungimento delle competenze disciplinari previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo.
Per tali alunni l’esame di Stato è sostituito dalla valutazione finale da parte del consiglio di classe effettuata secondo le suddette modalità.
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe rilascia un attestato di credito formativo che costituisce titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale e che assolve agli obblighi di cui all’articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005 n. 76.
L’attestato di cui al comma 3 costituisce, comunque, titolo per l’eventuale iscrizione, su richiesta, per l’anno scolastico 2022/2023 alla classe terza della scuola secondaria di primo grado.
SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE
La valutazione finale è effettuata tenendo conto dell’impatto psicologico e del livello delle competenze linguistico-comunicative nella lingua italiana degli alunni, nonché della complessità del processo di apprendimento maturato nel contesto della guerra e della conseguente emergenza umanitaria.
In deroga alle disposizioni vigenti, qualora i docenti del consiglio di classe non abbiano elementi sufficienti per la valutazione degli apprendimenti in ciascuna disciplina, e/o le valutazioni risultino insufficienti, gli studenti sono comunque ammessi alla classe successiva.
Nel verbale di scrutinio finale sono espresse per ciascuno studente le eventuali valutazioni presenti, ancorché insufficienti; non si procede ad alcuna valutazione per le discipline nelle quali il consiglio di classe non disponga di adeguati elementi rinviando ad un giudizio globale sul livello di sviluppo degli apprendimenti, sull’acquisizione delle prime competenze linguistico-comunicative in lingua italiana e sul grado di socializzazione e di partecipazione alle attività didattiche, utile al rilascio della certificazione dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
Nel caso di frequenza delle classi terza e quarta, e di ammissione alla classe successiva, non si procede all’attribuzione del credito scolastico.
Per gli studenti ammessi alla classe successiva, in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, o con discipline non valutabili, il consiglio di classe predispone un Piano di apprendimento individualizzato, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento di lingua e di contenuto da conseguire nel corso del successivo anno scolastico nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.
Nel corso dell’anno scolastico 2022/2023 le istituzioni scolastiche realizzano attività idonee a sostenere gli studenti nel raggiungimento degli obiettivi definiti nel Piano di apprendimento individualizzato, che costituiscono attività didattica ordinaria, hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2022 e proseguono, se necessarie, per l’intera durata dell’anno scolastico 2022/2023.
ESONERO DALLA PARTECIPAZIONE ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUIZIONE
In deroga all’articolo 13 del decreto legislativo, il consiglio di classe delibera l’esonero dalla partecipazione all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per gli studenti ucraini, frequentanti la classe quinta che non siano in grado di sostenere le prove di cui all’ordinanza n. 65 del 2022, in considerazione del livello delle abilità linguistiche ricettive e produttive scritte e orali nella lingua italiana ovvero del mancato raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti dai piani di studio dei singoli percorsi.
Per tali studenti, in sede di scrutinio finale il consiglio di classe redige un attestato di credito formativo recante elementi informativi sull’indirizzo del corso di studi cui gli studenti sono stati iscritti e sulle discipline comprese nel relativo piano di studi.
L’attestato di cui al comma 2 costituisce, comunque, titolo per l’eventuale iscrizione, su richiesta, per l’anno scolastico 2022/2023 alla classe quinta del medesimo indirizzo, articolazione, opzione frequentato nel corrente anno scolastico.