Il CSPI ha espresso il parere sull’Ordinanza ministeriale concernente “Sessione straordinaria esame di Stato conclusivo del II ciclo di istruzione” a.s. 2021/2022″.
Il CSPI esprime parere favorevole sullo schema di Ordinanza ministeriale in oggetto, con l’auspicio che siano accolti i suggerimenti proposti.
Il CSPI:
- auspica che, anche nella sessione straordinaria, nella predisposizione delle tracce relative alle diverse tipologie testuali previste per la prima prova scritta siano individuate le tematiche che meglio possano interpretare le attività svolte dai candidati nel triennio conclusivo del loro percorso di studi. La raccomandazione assume particolare rilevanza soprattutto per i candidati che affronteranno la sessione straordinaria i quali, a seguito di gravi documentati motivi, si sono trovati nell’impossibilità di vivere l’esperienza dell’esame di Stato nella sessione ordinaria insieme ai compagni con cui hanno condiviso durante i tre anni di pandemia un percorso di studi difficile e non sempre lineare.
- rileva la presenza di possibili criticità legate sia alla data individuata per lo svolgimento della sessione straordinaria, in quanto coincidente in molte regioni con la settimana di inizio delle lezioni, sia alla possibilità, per i candidati che non devono sostenere alcuna prova scritta, di sostenere il colloquio nella data fissata per la prima prova scritta. Tale ultima previsione, se non accompagnata dalla precisazione che l’anticipo della data di svolgimento del colloquio è possibile solo nel caso in cui alla stessa commissione non siano abbinati altri candidati che devono sostenere anche le prove scritte, rischia infatti di determinare criticità di tipo organizzativo per la gestione contemporanea delle due tipologie di prove.
- suggerisce di evitare lo svolgimento della sessione straordinaria nella settimana in cui, con date diversificate per ogni regione, hanno inizio le lezioni dell’a.s. 2022/23 e di anticipare o posticipare la data di inizio della sessione, tenendo in debita considerazione sia gli impegni legati all’avvio dell’anno scolastico (esami integrativi e di idoneità, prove degli studenti con sospensione di giudizio, ecc.) sia i calendari dei test di ammissione ai corsi di laurea.
- chiede, altresì, di precisare che la data di svolgimento del colloquio prevista dall’art. 2, comma 3, dello schema di ordinanza sottoposta a parere è riferita alla sola ipotesi in cui la commissione d’esame non debba esaminare candidati che devono sostenere anche le prove scritte.


