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martedì, Gennaio 14, 2025
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Parere CSPI Ordinanza esami I grado, distinguere valutazione finale da esami di stato; chiarire i criteri del voto finale

Il CSPI (Consiglio Superiore della Publica Istruzione) ha espresso il parere (obbligatorio ma non vincolante) sullo schema di Ordinanza concernente le “Modalità di espletamento dell’esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per l’a.s. 2019/20.
Di seguiti i rilievi del CSPI.
Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ha espresso parere favorevole, a condizione che siano accolte le proposte di modifica avanzate.

TENERE DISTINTI VALUTAZIONE FINALE ED ESAME DI STATO
Pur nella consapevolezza che l’Ordinanza in esame applichi il dettato del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 e non ancora convertito in legge, il CSPI rileva che  “la sostituzione dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con la valutazione finale da parte del consiglio di classe”, sembra in contrasto con l’art. 33, comma 5, della Costituzione che, prescrivendo un esame di Stato per l’ammissione al ciclo successivo di scuola, induce a presumere che lo scrutinio finale e l’esame di stato debbano essere tenuti distinti.
Il CSPI valuta opportuna l’introduzione di una presentazione dell’elaborato prodotto dallo studente che formalizza la conclusione di un percorso triennale molto significativo della vita scolastica dell’alunno e il passaggio, rilevante anche sul piano personale e psicologico, al secondo ciclo di istruzione. È a tal fine auspicabile che le tematiche oggetto dell’elaborato siano concordate dai docenti con l’alunno e assegnate dal consiglio di classe, tenuto conto delle sue caratteristiche personali e dei livelli di competenza acquisiti.

TEMPISTICHE DELL’ILLUSTRAZIONE FINALE
Risulta infatti difficile prevedere che l’illustrazione possa concludersi entro il termine delle lezioni, dal momento che essa impegnerebbe per più giorni tutti i componenti del consiglio di classe, la maggior parte dei quali titolari di più classi, anche terminali o appartenenti a scuole diverse, che proseguono le attività di didattica a distanza. Si ritiene pertanto necessario che l’Ordinanza preveda che la presentazione si svolga dopo il termine delle lezioni, entro la data dello scrutinio finale.

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Rispetto alle modalità e ai criteri di attribuzione del voto finale, il CSPI ritiene che l’Ordinanza non definisca in modo chiaro come, in sede di scrutinio, si debba integrare la valutazione del percorso scolastico triennale con la valutazione dell’elaborato a cui deve essere attribuita una valutazione in decimi (art. 6, comma 1, dell’Ordinanza).
Si ritiene quindi necessario che l’Ordinanza dia un’indicazione sull’incidenza che avrà sulla valutazione finale la valutazione in decimi attribuita all’elaborato e alla sua presentazione, come richiesto dall’art. 1 del decreto legge, lasciando alle competenze del collegio dei docenti in materia di valutazione la definizione di criteri e di modalità. A tale proposito, trattandosi della valutazione finale degli apprendimenti del primo ciclo, si ritiene non pertinente il riferimento ad un piano di integrazione degli apprendimenti e ad un piano di apprendimento individualizzato che i docenti dovrebbero definire, visto che le classi prime di scuola secondaria di secondo grado, formate da alunni provenienti da diverse scuole secondarie di primo grado, prevedono un percorso scolastico comprendente discipline che hanno una diversa valenza nei curricoli e nei piani di studio in relazione agli indirizzi. Inoltre, è già previsto che all’inizio dell’anno scolastico nelle classi iniziali siano programmate la rilevazione e l’analisi dei livelli di apprendimento degli studenti, per poter progettare e pianificare attività e proposte didattiche coerenti. Ancora più attenta dovrà essere questa azione nel prossimo anno scolastico durante il quale dovranno essere previste integrazioni e supporto, non tanto in relazione a specifici contenuti ma ai nuclei fondanti e alle conoscenze generative delle discipline.

REGIONI A STATUTO SPECIALE
Relativamente alle disposizioni per le regioni a statuto speciale contenute nell’art. 9, si segnala la necessità di precisare che nelle scuole di lingua slovena o bilingue sloveno-italiano del Friuli Venezia Giulia, essendo lo sloveno la lingua veicolare di tutti gli insegnamenti e l’italiano la seconda lingua, l’elaborato dovrà essere redatto e illustrato in lingua slovena e prevedere anche l’accertamento della padronanza della lingua italiana.

Vedi il parere del CSPI

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