L’annuale circolare ministeriale per la formazione delle commissioni di esame, prevede alcune preclusioni alla nomina dei presidenti e dei commissari esterni.
PRECLUSIONI ALLA NOMINA
Ai sensi dell’art. 13 del D.M. n. 183 del 2019, i presidenti e i commissari esterni non possono essere nominati nelle commissioni d’esame operanti:
- nella scuola di servizio (anche con riferimento alle scuole di completamento dell’orario di servizio), comprese le sezioni staccate, le sedi coordinate, le scuole aggregate, le sezioni associate.
- nelle scuole del distretto scolastico della sede di servizio, tranne per le province con non più di quattro distretti, nelle fasi di nomina comunali e provinciali d’ufficio e sui posti da presidente e commissario esterno rimasti disponibili, si può procedere alla nomina dei componenti delle commissioni nell’ambito del distretto di servizio degli stessi.
- nelle scuole (statali o paritarie) ove abbiano già espletato per due volte consecutive, nei due anni precedenti, l’incarico di presidente o di commissario esterno
- nelle scuole nelle quali abbiano prestato servizio nei due anni precedenti (anche paritarie, con riferimento ai docenti che abbiano insegnato, regolarmente autorizzati, sia in istituti statali che in istituti paritari).
CONDIZIONI PERSONALI OSTATIVE ALLA NOMINA COME COMMISSARIO O PRESIDENTE
Ai sensi dell’art. 14 del D.M. n. 183 del 2019, sono condizioni personali ostative all’incarico di presidente e di commissario:
a)avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l’azione penale;
b)avere in corso procedimenti disciplinari;
c)essere incorsi, nell’ultimo biennio, in sanzioni disciplinari superiori alla sanzione minima;
d) essere in aspettativa o comunque assenti dal servizio, sempre che si preveda il rientro in servizio in data posteriore a quella di inizio degli esami;
e) essere collocati fuori ruolo o utilizzati in altri compiti, ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro;
f) essere in posizione di astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro, ai sensi del d.lgs. n. 151 del 200 l, e successive modifiche e integrazioni;
g) essere in aspettativa o distacco sindacale.