HomeEsami di StatoInterventi relativi alla valutazione degli apprendimenti e agli esami di Stato

Interventi relativi alla valutazione degli apprendimenti e agli esami di Stato [Legge di bilancio]

L’art. 1 comma 956 della Legge di Bilancio 2022, appena approvata, reca disposizioni relative alla valutazione degli apprendimenti e allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2021/2022.

In particolare, affida ad ordinanze del Ministro dell’istruzione la possibilità di adottare specifiche misure.

Più nello specifico, si dispone che, in relazione all’evolversi della situazione epidemiologica, e al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2021/2022, con una o più ordinanze del Ministro dell’istruzione, sentite le competenti Commissioni parlamentari, possono essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento dei medesimi esami di Stato, anche tra quelle che sono state previste dall’art. 1 del D.L. 22/2020 (L. 41/2020) per l’a.s. 2019/2020.

Le misure adottate non devono determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione è analoga – fatto salvo il riferimento al coinvolgimento delle Commissioni parlamentari e all’invarianza finanziaria – a quanto ha previsto, per l’a.s. 2020/2021, la legge di bilancio 2021.

L’ESAME CONCLUSIVO DEL I CICLO NEL 2021
In base all’OM 52 del 3 marzo 2021, relativa all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, per l’ammissione all’esame occorreva aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica, e non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione allo stesso esame.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe poteva deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione.

L’esame – da svolgere in presenza nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2021 – prevedeva una prova orale, condotta a partire dalla discussione di un elaborato su una tematica condivisa dall’alunno con i docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe entro il 7 maggio 2021.

L’elaborato doveva essere trasmesso da ciascun alunno al consiglio di classe entro il 7 giugno 2021. I docenti dovevano essere a disposizione degli alunni durante la realizzazione degli elaborati.
L’elaborato poteva essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico pratica o strumentale (per gli alunni che frequentavano i percorsi a indirizzo musicale), e poteva coinvolgere una o più discipline tra quelle previste dal piano di studi.

Nel corso della prova orale dovevano essere accertati i livelli di padronanza della lingua italiana, delle competenze logico matematiche, delle competenze nelle lingue straniere e delle competenze in educazione civica.

L’ESAME CONCLUSIVO DEL II CICLO NEL 2021

In base all’OM 53 del 3 marzo 2021, relativa all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, l’ammissione dei candidati era disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, che valutava le deroghe rispetto al requisito di frequenza per i tre quarti dell’orario individuale, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica. La partecipazione alle prove nazionali INVALSI e la partecipazione per il monte orario minimo previsto a regime ai PCTO non costituivano requisito di accesso.

L’esame – da svolgere in presenza a partire dal 16 giugno 2021 – prevedeva un colloquio orale – la cui durata indicativa era di 60 minuti – che partiva dalla discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti, che potevano essere integrate anche con apporti di altre discipline, esperienze relative ai PCTO o competenze individuali presenti nel curriculum dello studente.

L’argomento era assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo conto del percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021. Il consiglio di classe indicava anche docenti di riferimento per il supporto nella redazione dell’elaborato, che doveva essere trasmesso dal candidato entro il 31 maggio 2021.

Dopo la discussione dell’elaborato, il colloquio proseguiva con la discussione di un testo già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana, con l’analisi di materiali predisposti dalla commissione, con l’esposizione dell’esperienza svolta durante i PCTO. Nel corso del colloquio il candidato doveva dimostrare di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera. Inoltre, doveva dimostrare di aver maturato le competenze e le conoscenze previste nell’ambito dell’educazione civica.

Il credito scolastico era attribuito fino a un massimo di 60 punti, di cui fino a 18 per la classe terza, fino a 20 per la classe quarta e fino a 22 per la classe quinta. Per il colloquio potevano essere assegnati fino a 40 punti.

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