Pervengono a questa Direzione generale richieste di chiarimento sulla valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti nell’ambito degli scrutini finali delle classi dei percorsi del secondo ciclo di istruzione.
Relativamente alle classi terminali, l’art.1, co. 1, lettera c), della l. 150/2024 ha integrato l’art. 13, co. 2, lettera d), del d. lgs. 62/2017, prevedendo che, in caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe assegni un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell’esame conclusivo del secondo ciclo. Tale previsione, applicabile già dal corrente anno scolastico, è richiamata dall’art. 3, co. 1, lettera a), sub iv, dell’o.m. 67/2025, riguardante lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.
Con riferimento alle classi intermedie, la citata legge 150/2024, all’art 1, co. 5, lettera b), punto 4), stabilisce che un regolamento di modifica del dPR 122/2009 preveda che, per le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che abbiano riportato una valutazione pari a sei decimi nel comportamento, il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, sospenda il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva e assegni alle studentesse e agli studenti un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale; la mancata presentazione dell’elaborato prima dell’inizio dell’anno scolastico successivo o la valutazione non sufficiente da parte del consiglio di classe comportano la non ammissione della studentessa e dello studente all’anno scolastico successivo.
Tale disposizione non trova pertanto diretta applicazione dal corrente anno scolastico 2024/2025, in quanto sarà oggetto del previsto regolamento di modifica del dPR 122/2009.
Si prega di voler portare quanto sopra a conoscenza delle istituzioni scolastiche interessate e di darne la più ampia diffusione.


