A seguito di numerose segnalazioni pervenute, l’USR Lazio ha emanato la nota 23611 del 23 giugno 2022, con cui si invitano tutti i Presidenti ad attenersi scrupolosamente a quanto previsto dall’OM 65/2022, in particolare a quanto disposto dall’art. 13, comma 7 dell’OM 65/2022, in materia di sostituzione dei commissari assenti, in sede di colloquio, per più di un giorno.
Non può trovare, invece, applicazione l’art. 30 dell’ordinanza sopra citata (Svolgimento dei lavori in modalità telematica), essendone diversi i presupposti e il campo di applicazione, in caso di formale assenza.
Infatti, quest’ultima disposizione, che consente di svolgere i lavori delle commissioni e i colloqui in videoconferenza, trova applicazione solamente nel solo caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano.
Al contrario, l’art. 13 comma 7 dell’Ordinanza Ministeriale prevedono che durante l’espletamento del colloquio, nell’ipotesi di assenza non superiore a un giorno dei commissari, sono interrotte tutte le operazioni d’esame relative al giorno stesso.
In ogni altro caso di assenza, il commissario assente è sostituito per la restante durata delle operazioni d’esame.


