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Esami di Stato per i candidati detenuti e sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria: casi particolari [Nota Ministeriale]

Il Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, con la nota n. 12266 del 25 Maggio 2021 ha fornito chiarimenti in merito all’Esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, primo periodo didattico, e di secondo livello a.s. 2020/2021 per i Candidati detenuti e sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria. Nella nota si forniscono quindi le seguenti indicazioni relative ad alcuni casi particolari sia con riferimento ai candidati adulti che a quelli in carico ai servizi minorili della Giustizia.

Nella nota si forniscono chiarimenti anche in merito all’Ammissione agli esami di Stato in caso di frequenza irregolare. Come è noto, gli studenti oggetto della presente nota uniscono una situazione di restrizione della libertà personale, ancora attuale o appena conclusa, a particolari esigenze di continuità e completamento del percorso formativo, che assumono un notevole rilievo anche ai fini rieducativi e di reinserimento sociale. 

Tanto premesso, si invitano le Istituzioni scolastiche interessate, ferma restando la loro autonomia, a valutare con attenzione la possibilità di deroghe motivate al requisito della frequenza di cui all’art. 5 e all’art. 13, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 62/2017, in presenza di situazioni che, indipendentemente dalla volontà del singolo candidato, possano averne determinato una frequenza non regolare alle lezioni, quali ad esempio provvedimenti dell’Autorità giudiziaria, impossibilità di accedere alla didattica digitale integrata, o simili.

Al riguardo, è appena il caso di rilevare che tali deroghe, a condizione che il mancato raggiungimento della frequenza dei tre quarti dell’orario annuale personalizzato non pregiudichi al consiglio di classe il possesso di sufficienti elementi per procedere alla valutazione, sono espressamente previste per il primo ciclo dall’art. 2, comma 1, lett. a), dell’OM 52/2021, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del citato D.Lgs. 62/2017, e per il secondo ciclo dall’art. 3, comma 1, lett. a), dell’OM 53/2021, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del DPR 122/2009.

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