É stata emanata l’ordinanza ministeriale 8 giugno 2023, n. 106, in corso di registrazione presso i competenti organi di controllo, riguardante disposizioni concernenti la validità dell’anno scolastico, l’ammissione agli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, le modalità di svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo e secondo ciclo di istruzione e le modalità di riunione degli organi collegiali per l’anno scolastico 2022/2023 nelle zone interessate dagli eventi alluvionali a partire dal 1° maggio 2023.

Il provvedimento fornisce disposizioni volte a garantire la validità dell’anno scolastico e a consentire il regolare svolgimento delle operazioni conclusive dell’a.s. 2022/2023 nei territori colpiti dai recenti eventi alluvionali ed indicati nell’Allegato 1 al citato decreto-legge 61/2023, che ad ogni buon fine si allega altresì alla presente.

In particolare, le misure previste riguardano gli aspetti di seguito indicati.

Validità dell’anno scolastico 2022/2023 e ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo e secondo ciclo di istruzione.
Viene stabilita, in deroga alle disposizioni di cui all’art. 74, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la validità dell’anno scolastico, anche se di durata complessiva inferiore ai 200 giorni di lezione, per le istituzioni scolastiche che hanno sede nei comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 e di cui all’ Allegato 1 del suddetto decreto-legge.

Ai fini della valutazione degli studenti e dell’ammissione degli stessi all’esame di Stato conclusivo del primo e del secondo ciclo di istruzione, il provvedimento prevede la deroga al requisito della frequenza minima di cui all’art. 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, di cui all’art. 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 e di cui all’art. 13, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

Sessione suppletiva delle prove INVALSI e prove INVALSI per candidati privatisti, esterni e dei percorsi di secondo livello dell’istruzione degli adulti.
L’ordinanza prevede che, per il corrente anno scolastico, le prove nazionali sugli apprendimenti espletate dall‘INVALSI dal 22 maggio 2023 al 5 giugno 2023 in sessione suppletiva ovvero per i candidati privatisti all’esame di Stato del primo ciclo e per i candidati esterni all’esame di Stato del
secondo ciclo, nonché per i candidati all’esame di Stato dei percorsi di secondo livello dell’ istruzione degli adulti, non costituiscono requisito di ammissione all’esame di Stato per gli studenti frequentanti le scuole che hanno sede nei comuni e per gli studenti residenti nei comuni di cui all’Allegato 1 del decreto -legge 1° giugno 2023, n. 61, in deroga alle previsioni di cui all’art. 7, comma 4, all’art. 10, comma 6, all’art. 13, comma 2, lett. b) e all’art. 14, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

Pertanto, le disposizioni derogatorie sopra richiamate operano non solo nei confronti degli studenti frequentanti le Istituzioni scolastiche site nei comuni di cui all’Allegato 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, ma anche nei confronti degli studenti residenti nei predetti comuni che frequentano istituzioni scolastiche ubicate in territori non interessati dal citato provvedimento.

Al riguardo i Dirigenti scolastici di queste ultime curano la puntuale applicazione delle suddette disposizioni derogatorie agli studenti che ne hanno diritto.

Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.
Viene prevista, per gli studenti frequentanti le scuole secondarie di primo grado site nei comuni e per gli studenti residenti nei comuni di cui all’ Allegato 1 al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, ad eccezione dei comuni delle Marche e della Toscana, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 8, del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, la sostituzione delle prove ivi previste, con un’unica prova orale finalizzata ad accertare il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza prescritti dalle Indicazioni nazionali come declinati dal curricolo di istituto e dalla programmazione specifica dei consigli di classe, con particolare riferimento alla lingua italiana, alle competenze logico matematiche e alle competenze nelle lingue straniere.

Sono fornite, altresì, indicazioni circa le modalità di valutazione ed attribuzione del voto finale, nonché sulle modalità di svolgimento dell’esame di Stato nei percorsi di primo livello – primo periodo didattico dell’educazione degli adulti.

Si fa presente che la deroga è prevista sia per gli studenti frequentanti le scuole sia per gli studenti
residenti nei comuni di cui all’Allegato 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, della sola regione
Emilia-Romagna.

Ne consegue che nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo le cui sedi e punti di erogazione del servizio non insistono sui comuni di cui all’Allegato 1, dovrà essere effettuata tempestiva verifica della presenza di candidati residenti nei comuni di cui al citato Allegato 1, e, nel caso, dovrà essere adottata ogni opportuna misura organizzativa che consenta lo svolgimento delle prove sia per i candidati che sostengono l’esame secondo le modalità ordinarie, sia per i candidati che sostengono in deroga la sola prova orale.

In sede di determinazione e deliberazione del voto finale, sottocommissioni e commissione dovranno tenere in debita considerazione le diverse modalità di attribuzione del voto in ragione dell’eventuale effettuazione della sola prova orale.

Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.
Viene prevista, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 17, del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, per gli studenti frequentanti gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado siti nei comuni e per gli studenti residenti nei comuni di cui all’ Allegato 1 al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, ad eccezione dei comuni delle Marche e della Toscana, la sostituzione delle prove con un colloquio che consiste nella discussione di un argomento concernente la disciplina di indirizzo individuata come oggetto della seconda prova scritta dal decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 25 gennaio 2023, n. 11, nella discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui all’articolo 10, dell’ordinanza ministeriale n. 45, del 9 marzo 2023, l’analisi del materiale scelto dalla commissione/classe di cui all’art. 17, comma 9, del d.lgs. 62/2017, l’esposizione dell’esperienza di PCTO svolta nel percorso di studi, l’accertamento delle competenze di Educazione civica maturate dal candidato, come definite nel curricolo d’istituto e previste dalle attività declinate dal documento del consiglio di classe.

Con riferimento alla disposizione di cui all’art. 4, comma 3, lettera a), dell’ordinanza ministeriale in oggetto indicata, negli Istituti professionali di nuovo ordinamento la commissione d’esame, nel corso della riunione preliminare, individua, sulla base dei quadri di riferimento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione 15 giugno 2022, n. 164, uno o più nuclei tematici fondamentali di indirizzo correlati alle competenze sui quali articolare questa parte del colloquio.

Per la valutazione del colloquio la commissione/classe dispone di sessanta punti da attribuire secondo la griglia di valutazione di cui all’allegato A dell’ordinanza.

Vengono fornite, altresì, indicazioni sulle modalità di svolgimento del colloquio per quanto concerne i percorsi dell’educazione degli adulti, le sezioni ove sono attivi i progetti EsaBac ed EsaBac Techno e le sezioni ad opzione internazionale spagnola e tedesca.

Si richiama l’attenzione sulla circostanza che le disposizioni derogatorie sopra richiamate operano non solo nei confronti degli studenti frequentanti le Istituzioni scolastiche site nei comuni di cui all’Allegato 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, della sola regione Emilia-Romagna, ma anche nei confronti degli studenti residenti nei predetti comuni che frequentano istituzioni scolastiche ubicate in territori non interessati dal citato provvedimento.

Pertanto, al fine di organizzare l’esame di Stato secondo le modalità previste dall’ordinanza ministeriale in oggetto, i Dirigenti scolastici di queste ultime istituzioni scolastiche provvedono a comunicare alle commissioni d’esame l’elenco dei candidati aventi diritto alla sostituzione delle prove con il colloquio.

Riunioni degli organi collegiali.
L’ordinanza prevede che, fino al 31 agosto 2023, le riunioni degli Organi collegiali delle istituzioni
scolastiche che hanno sede nei comuni di cui all’Allegato 1 al decreto-legge n. 61/2023, comprese le riunioni dei Consigli di classe finalizzate allo svolgimento degli scrutini finali e di ammissione agli esami di Stato conclusivi del primo e secondo ciclo di istruzione, possano svolgersi anche in modalità telematica.

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