L’Ordinanza Ministeriale 66 del 14 marzo 2022 ha disciplinato le modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022.
Le commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione sono costituite in ragione di una ogni due classi.
Le commissioni sono presiedute da un presidente esterno all’istituzione scolastica e composte da sei commissari interni per ciascuna delle due classi, ferma restando la possibilità che uno o più commissari siano individuati per entrambe le classi.
Il presidente è nominato dal dirigente preposto all’USR. I commissari sono designati dai competenti consigli di classe.
La partecipazione ai lavori delle commissioni di esame di Stato rientra tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola, salvo le deroghe consentite dalle disposizioni normative vigenti. Non è consentito rifiutare l’incarico o lasciarlo, salvo i casi di legittimo impedimento. Eventuali inosservanze sono suscettibili di valutazione sotto il profilo disciplinare.
DESIGNAZIONE DEI COMMISSARI
Ciascun consiglio di classe, entro il 12 aprile 2022, dovrà designare i commissari, anche riunendosi in modalità a distanza. Il dirigente/coordinatore, dopo tale designazione, procede alla registrazione telematica del modello ES-C e lo inoltra all’USR per il tramite dell’Ambito territoriale provinciale. Tale operazione dovrà essere compiuta dal 28 marzo al 12 aprile 2022.
Il consiglio di classe, nella designazione dei commissari, opera tenendo presenti i seguenti criteri:
- i commissari sono designati tra i docenti appartenenti al consiglio di classe, titolari dell’insegnamento, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Può essere designato come commissario un docente la cui classe di concorso sia diversa da quella prevista dal quadro orario ordinamentale per la disciplina selezionata, purché insegni la disciplina stessa nella classe terminale di riferimento. Le istituzioni scolastiche, in considerazione del carattere nazionale dell’esame di Stato, non possono designare commissari con riferimento agli insegnamenti facoltativi dei licei, relativamente agli ulteriori insegnamenti degli istituti professionali finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa e con riferimento agli ulteriori insegnamenti degli istituti tecnici finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa;
- i commissari sono individuati nel rispetto dell’equilibrio tra le discipline. In ogni caso, è assicurata la presenza del commissario di italiano nonché del commissario della disciplina oggetto della seconda prova dell’esame di Stato;
- stante la natura trasversale dell’insegnamento di educazione civica, non è possibile la nomina di
un commissario specifico su tale insegnamento; - i commissari possono condurre l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente (abilitazione o, in mancanza, laurea);
- il docente che insegna in più classi terminali può essere designato per un numero di classi/commissioni non superiore a due, appartenenti alla stessa commissione, salvo casi eccezionali e debitamente motivati, al fine di consentire l’ordinato svolgimento di tutte le operazioni collegate all’esame di Stato;
- per i candidati ammessi all’abbreviazione per merito, i commissari sono quelli della classe terminale alla quale i candidati stessi sono stati assegnati;
- i docenti designati come commissari, che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’articolo 33 della legge 104/1992, hanno facoltà di non accettare la designazione;
- è evitata, salvo i casi debitamente motivati da ineludibile necessità, la nomina dei commissari in situazioni di incompatibilità dovuta a rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado ovvero a rapporto di coniugio o convivenza con i candidati che essi esamineranno.
Nel caso in cui il docente titolare di una disciplina affidata a commissario sia assente per almeno novanta giorni e rientri in servizio dopo il 30 aprile 2022, è nominato commissario il supplente che ha impartito l’insegnamento nel corso dell’anno scolastico.
PRESIDENTE
Presso l’USR è istituito l’elenco dei presidenti di commissione dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.
Le istanze per la nomina degli aspiranti Presidenti (Modelli ES-E e ES-1) potranno essere presentate dal 24 marzo al 12 aprile 2022.
Sono tenuti alla presentazione dell’istanza di iscrizione nell’elenco dei presidenti e dell’istanza di nomina in qualità di presidente i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali e a istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, nonché i dirigenti preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili.
Hanno invece facoltà di presentare l’istanza di iscrizione nell’elenco dei presidenti e l’istanza di nomina in qualità di presidente di commissione:
- i dirigenti scolastici in situazione di disabilità o che usufruiscano delle agevolazioni di cui all’articolo 33 della legge 104/1992;
- i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituzioni scolastiche del primo ciclo statali;
- i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in istituto d’istruzione secondaria di secondo grado statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, compresi in graduatorie di merito nei concorsi per dirigente scolastico;
- i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, incarico di presidenza;
- i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto d’istruzione secondaria di secondo grado statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, le funzioni di collaboratore del dirigente scolastico, ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- i docenti in servizio di istituto d’istruzione secondaria di secondo grado statale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, provvisti di laurea almeno quadriennale o specialistica o magistrale;
- i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto d’istruzione secondaria di secondo grado statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;
- i dirigenti scolastici di istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni;
- i dirigenti scolastici di istituzioni scolastiche statali del primo ciclo di istruzione, collocati a riposo da non più di tre anni;
- i docenti, già di ruolo in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni.
Hanno facoltà di presentare istanza di iscrizione nell’elenco dei presidenti di commissione e istanza di nomina in qualità di presidente di commissione, purché rientrino in una delle categorie di cui al comma 3, lettere c), d), e), f), g), j):
- i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale. Qualora siano nominati, tali docenti sono tenuti a prestare servizio secondo l’orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e ai medesimi sono corrisposti, per il periodo dell’effettiva partecipazione all’esame, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell’attività lavorativa, ai soli fini dello svolgimento della funzione di presidente;
- i docenti-tecnico pratici in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado con insegnamento autonomo e con insegnamento in compresenza;
- i docenti di sostegno in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado. Non possono presentare istanza di nomina in qualità di presidenti i docenti di sostegno che hanno seguito durante il corrente anno scolastico candidati con disabilità che partecipano all’esame di Stato, in quanto deve essere assicurata la presenza dei docenti medesimi durante l’esame;
- i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’articolo 33 della legge 104/1992;
- i docenti di religione, con abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, con contratto a tempo indeterminato in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali.
Il requisito dei dieci anni di servizio di ruolo, richiesto ai docenti quale titolo per la nomina in qualità di presidente dall’articolo 4 del d.m. 183/2019, è riferito al servizio di ruolo prestato cumulativamente nella scuola secondaria di secondo grado e negli altri gradi scolastici.
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