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Esami di Stato II ciclo di istruzione 2022/23. Il 4 maggio la pubblicazione degli elenchi dei Presidenti delle commissioni

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha emanato la nota n. 13461 del 24 Aprile 2023 con la quale, in riferimento alle modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2022/2023, si comunica che la data di pubblicazione degli elenchi dei Presidenti delle commissioni d’esame è fissata per il giorno 4 maggio 2023

ELENCO DEI PRESIDENTI
Ai sensi dell’art. 16, co. 5, del d.lgs. n. 62 del 2017, e dell’art. 3 del d.m. n. 183 del 2019, presso l’Ufficio scolastico regionale è istituito l’elenco dei presidenti di commissione dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

Sono tenuti a presentare istanza di inserimento nell’elenco regionale i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero a istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado e i dirigenti scolastici in servizio preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili.

Possono presentare istanza di inserimento nell’elenco regionale:

  1. i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali del primo ciclo di istruzione;
  2. i docenti in servizio nelle istituzioni scolastiche dell’istruzione secondaria di secondo grado statale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;
  3. i dirigenti scolastici di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni;
  4. i dirigenti scolastici di istituti statali d’istruzione del primo ciclo collocati a riposo da non più di tre anni; e) i docenti di istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni
  5. i docenti di istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni.

Le istanze di inclusione nell’elenco regionale dei presidenti di commissione sono trasmesse dagli aspiranti tramite l’allegato modello ES-E, esclusivamente on line, attraverso l’apposita funzione disponibile sull’applicazione POLIS – Istanze on line.

Il sistema Istanze on line trasmette agli interessati notifica dell’avvenuta presentazione della istanza all’indirizzo di posta elettronica registrato nel sistema POLIS e, in allegato a essa, la copia del modello salvato dal sistema.

A seguito delle operazioni di verifica, gli elenchi dei presidenti sono elaborati dal sistema informativo e trasmessi agli Uffici scolastici regionali, che provvedono alla pubblicazione degli stessi.

NOMINA DEI PRESIDENTI
Ai sensi dell’art. 4, cc. 1 e 4, del d.m. n. 183 del 2019, i presidenti di commissione sono nominati dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale attingendo esclusivamente dall’elenco regionale.

Al fine di garantire il regolare svolgimento dell’esame di Stato, in caso di esaurimento dell’elenco regionale, l’Ufficio scolastico regionale può nominare personale non inserito in tale elenco, purché appartenente alle categorie di cui all’art. 4, co. 2 del d.m. n. 183 del 2019.

In particolare possono essere nominati:

  1. dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali d’istruzione secondaria di secondo grado, ovvero a istituti statali di istruzione nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, e dirigenti scolastici in servizio preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili, i quali sono tenuti a presentare istanza di nomina;
  2. dirigenti scolastici In servizro preposti a istituti statali del primo ciclo di istruzione;
  3. docenti In servizio in istituzioni scolastiche dell’istruzione secondaria di secondo grado statale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, compresi in una graduatoria di merito nei concorsi per dirigente scolastico;
  4. docenti in servizio in istituzioni scolastiche dell’istruzione secondaria di secondo grado statale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto, per almeno un anno nell’ultimo triennio, compreso l’anno in corso, incarico di presidenza;
  5. docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto, per almeno un anno nell’ultimo triennio, compreso l’anno in corso, incarico di collaboratore del dirigente scolastico, ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n.165 del 2001;
  6. docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, provvisti di laurea almeno quadriennale o specialistica o magistrale;
  7. docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;
  8. dirigenti scolastici di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni;
  9. dirigenti di istituti statali d’istruzione del primo ciclo collocati a riposo da non più di tre anni;
  10. docenti di istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni.

VEDI LA NOTA
VEDI IL DM 183/2019

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