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Esami di stato e docente in regime di part-time: spetta la stessa retribuzione e lo stesso trattamento del docente in full-time

IL PART-TIME
Il rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time) si caratterizza per un orario inferiore all’orario “normale” di lavoro. Com’è noto, nel caso dei docenti, l’orario di lavoro si articola in attività d’insegnamento e attività funzionali alle prime.

L’orario relativo alle attività d’insegnamento varia a seconda dell’ordine di scuola: 18 ore settimanali per la scuola secondaria, 25 ore per la scuola dell’infanzia, 22 ore per la scuola primaria più 2 ore settimanali dedicate all’attività di progettazione didattica. Quest’ultime due ore possono essere articolare anche su base plurisettimanale e in modo flessibile.

ESAMI DI STATO
I docenti con contratto di lavoro in regime di part-time possono essere designati a svolgere la funzione di commissario interno mentre hanno la facoltà (ma non l’obbligo) di presentare istanza di iscrizione nell’elenco dei presidenti di commissione o commissario.

L’art. 14 del D.M. 6/2007 afferma infatti che:

I docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale possono essere designati a svolgere la funzione di commissario interno. I medesimi docenti, qualora ne abbiano titolo, hanno facoltà di presentare la scheda di partecipazione agli esami di Stato come presidenti o commissari esterni”.

Qualora siano nominati, tali docenti sono tenuti a prestare servizio secondo l’orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e ai medesimi sono corrisposti, per il periodo dell’effettiva partecipazione all’esame, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell’attività lavorativa, ai soli fini dello svolgimento della funzione di commissario esterno. Così infatti dispone l’art. 14 comma 2 del D.M. 6/2007.

In merito alla retribuzione, si ritiene che le parole “la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico” debbano riferirsi non solo al trattamento specifico previsto dalla tabella 1 allegata al Decreto interministeriale 24 maggio 2007 ma anche al trattamento economico mensile proprio del docente. 

Qualora vengano nominati, sono tenuti a prestare servizio secondo l’orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e ai medesimi vengono corrisposti, per il periodo dell’effettiva partecipazione agli esami, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell’attivitÀ lavorativa.

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