fbpx
sabato, Novembre 2, 2024
HomeEsami di StatoEsami di Stato: come avvengono le nomine dei commissari esterni? Ordine di...

Esami di Stato: come avvengono le nomine dei commissari esterni? Ordine di priorità fra fasi e personale

Entro il 5 aprile gli aspiranti commissari e presidenti possono presentare domanda, tramite istanza POLIS attraverso i Modelli telematici ES-E e ES-1. Rimandiamo a questo articolo per l’approfondimento di chi è tenuto o ha facoltà di presentare domanda.

Le sedi esprimibili sono:

  • i distretti scolastici, ad esclusione del distretto scolastico nel quale è presente la scuola in cui si presta sevizio
  • i comuni della provincia di servizio o residenza e, per il personale non in servizio, nella sola provincia di residenza. Non possono essere richieste sedi al di fuori dell’ambito provinciale.

Solo per le province con non più di quattro distretti, nelle fasi di nomina comunali e provinciali d’ufficio e sui posti da presidente e commissario esterno rimasti disponibili, si può procedere alla nomina dei componenti delle commissioni nell’ ambito del distretto di servizio degli stessi.

ORDINE DI NOMINA
I commissari esterni sono assegnati, in ordine di priorità discendente:

  1. a domanda, nelle sedi d’esame comprese nel comune di servizio o residenza, nell’ordine in cui sono state indicate tra le preferenze;
  2. d’ufficio, nelle sedi d’esame relative al comune di servizio o residenza;
  3. a domanda, nelle sedi d’esame comprese nella provincia di servizio o residenza, nell’ordine in cui sono state indicate tra le preferenze;
  4. d’ufficio, nelle rimanenti sedi d’esame comprese nella provincia cui appartiene il comune di residenza o di servizio, secondo l’opzione di maggior gradimento espressa dall’aspirante. In assenza dell’opzione, si opera sulla provincia di servizio.

Relativamente alle fasi di nomina d’ufficio, nell’ambito della provincia, l’ordine di assegnazione è quello di cui alla tabella di viciniorità utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola tra i comuni e distretti della provincia.

Alle sopraindicate fasi partecipano, in prima istanza:

  • i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. che insegnano nell’ordine nelle classi terminali  e nelle classi non terminali.
  • i docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico (31 agosto) o fino al termine dell’attività didattica (30 giugno) in possesso dell’abilitazione all’insegnamento delle discipline oggetto d’esame o della idoneità di cui alla l. n. 124 del 1999. che insegnano nell’ordine nelle classi terminali  e nelle classi non terminali.

Pertanto vengono nominati nelle varie fasi (comunale e provinciale) prima i docenti in servizio quest’anno con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato in possesso di abilitazione all’insegnamento. 

Solo in subordine, partecipano:

  • I docenti di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado collocati a riposo da non più di tre anni (incluso l’anno in corso), in considerazione dell’abilitazione posseduta.
  • Quindi, i docenti che, negli ultimi tre anni abbiano prestato effettivo servizio almeno per un anno, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell’anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) in istituti statali d’istruzione secondaria di secondo grado e siano in possesso di abilitazione all’insegnamento di discipline comprese nelle classi di concorso afferenti alle indicazioni nazionali e alle linee guida dell’ultimo anno dei corsi della scuola secondaria di secondo grado, ovvero dell’idoneità di cui alla legge n. 124 del 1999.

Infine:

  • in caso di ulteriore necessità per vacanza dei posti nelle commissioni, la procedura prende in considerazione il personale docente con contratto a tempo determinato con contratto al 30 giugno o 31 agosto, privo di abilitazione ma fornito di titolo di studio valido per l’ammissione ai concorsi per l’accesso ai ruoli.

PROVINCE CON MENO DI QUATTRO DISTRETTI
Solo per le province con non più di quattro distretti, esaurite le fasi territoriali relative agli ambiti sia comunale che provinciale, qualora non sia possibile – in base alle disposizioni sopra indicate – nominare i presidenti e i commissari esterni di tutte le commissioni di esame, al fine di garantire il regolare svolgimento degli esami di Stato, si procede alla nomina d’ufficio dei componenti le commissioni nello stesso ambito distrettuale di servizio, in deroga alle preclusioni dell’ambito distrettuale.

Si opera comunque nel rispetto di tutte le altre preclusioni di cui al d.m. n. 183 del 2019, di seguito specificate:

  • divieto di nomina nelle commissioni di esame presenti nella scuola di servizio (anche con riferimento alla scuola di completamento dell’orario di servizio), comprese le sezioni staccate, le sedi coordinate, le scuole aggregate, le sezioni associate;
  • divieto di nomina nelle scuole ove si sia prestato servizio nei due anni precedenti l’anno in corso;
  • divieto di nomina nelle scuole ove si sia svolto per due volte consecutive, nei due anni precedenti, l’incarico di presidente o commissario esterno

NOMINA SU ALTRE PROVINCE DELLA REGIONE
Da ultimo, come ipotesi residuale, nel caso di impossibilità di formare le commissioni, il dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale può nominare d’ufficio, anche al di fuori della provincia, in ambito regionale, a partire dalla provincia limitrofa, eventualmente indicata come più gradita e in base alle tabelle di viciniorità tra comuni e distretti della stessa provincia e di province della stessa regione, tenendo comunque conto delle minori distanze di percorrenza.

Eventuali posti ancora non coperti attraverso il procedimento sono assegnati direttamente dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale competente.

PREFERENZE A PARITÀ DI CONDIZIONE
La preferenza nella nomina dei presidenti e dei commissari esterni, nell’ambito delle categorie di personale, a parità di situazione e nell’ambito di ciascuna delle sopraelencate fasi di nomina, è determinata dall’anzianità di servizio di ruolo, compresa per i dirigenti scolastici quella maturata nel precedente servizio di ruolo in qualità di docenti.

Per i docenti a tempo determinato va tenuto conto dell’anzianità di servizio non di ruolo. A parità di tutte le condizioni, la preferenza è determinata dall’anzianità anagrafica.

VEDI LA CIRCOLARE
VEDI IL DM 183 DEL 5 MARZO 2019

ARTICOLI CORRELATI

ARTICOLI PIÙ POPOLARI

ULTIMI ARTICOLI