É stata emanata la consueta circolare che disciplina la formazione delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2023/2024.
INIZIO DELLA SESSIONE DI ESAME
La sessione dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione ha inizio, per l’anno scolastico 2023/2024, il giorno 19 giugno 2024 alle ore 8:30, con lo svolgimento della prima prova scritta.
CALENDARIO ADEMPIMENTI
Le istanze di partecipazione da parte degli aspiranti commissari e presidenti devono essere presentate, tramite istanza POLIS, dal 27 marzo fino al 12 aprile attraverso i Modelli telematici ES-E e ES-1. Lo stesso termine (12 aprile) è fissato per la designazione dei commissari interni da parte dei consigli di classe.
COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
La commissione d’esame sono presiedute da un presidente esterno all’istituzione scolastica e composte da tre membri esterni e da tre membri interni.
In ogni caso, è assicurata la presenza dei commissari delle discipline oggetto della prima e della seconda prova scritta.
Sulla base di quanto già definito dal Ministero, spetta ai Consigli di Classe completare la composizione della Commissione. Infatti, il Ministero con il Decreto emanato ha già definito le tre materie affidate ai Commissari esterni e di regola una disciplina affidata a un commissario interno.
CHI DEVE PRESENTARE DOMANDA?
La nota ministeriale i soggetti tenuti a presentare domanda e coloro che hanno la mera facoltà.
CHI HA L’OBBLIGO?
Sono obbligati a presentare domanda:
- i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (compresi i docenti i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e insegnamento in compresenza e i docenti assegnati sui posti del potenziamento dell’offerta formativa), in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, se non designati commissari interni o referenti del plico telematico, che insegnano, nell’ordine, nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nelle indicazioni nazionali e nelle linee guida dell’ultimo anno dei corsi di studio o che insegnano discipline che rientrano nelle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni.
- i docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico” o fino al termine delle attività didattiche (ivi compresi i docenti i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e insegnamento in compresenza), in servizio in istituti statali d’istruzione secondaria di secondo grado, se non designati commissari interni o referenti del plico telematico che insegnano, nell’ordine, nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nelle indicazioni nazionali e nelle linee guida dell’ultimo anno dei corsi di studio o che insegnano discipline riconducibili alle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento o di idoneità di cui alla legge n. 124 del 1999 o, da ultimo, di titolo di studio valido per l’ammissione ai concorsi per l’accesso ai ruoli.
In sostanza sono obbligati a presentare domanda tutti i docenti di ruolo o con contratto a tempo determinato annuale (30 giugno o 31 agosto) che insegnano discipline riconducibili alle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate a commissari esterni. Ciò indipendentemente dalla circostanza che i docenti in questione siano abilitati o meno nella relativa disciplina.
CHI HA LA FACOLTÀ A PRESENTARE LA DOMANDA
Hanno la facoltà di presentare la domanda:
- i docenti che negli ultimi tre anni abbiano prestato effettivo servizio per almeno un anno, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell’anno scolastico (31 agosto) o sino al termine delle attività didattiche (30 giugno) e siano in possesso di abilitazione o idoneità all’insegnamento di cui alla I. n. 124 del 1999 nelle discipline comprese nelle classi di concorso afferenti alle indicazioni nazionali e alle linee guida dell’ultimo anno dei corsi della scuola secondaria di secondo grado.
- i docenti, già di ruolo in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni (incluso l’anno in corso), in considerazione dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento di cui alla I. n. 124 del 1999.
In sostanza la facoltà spetta ai docenti andati in pensione da non più di tre anni e ai docenti abilitati in una delle discipline che si insegnata all’ultimo anno che abbiano prestato negli ultimi tre anni almeno un anno di servizio con contratto al 31 agosto o 30 giugno.
Come si può notare, la circolare ricomprende fra i soggetti che hanno l’obbligo o la facoltà solo coloro che sono in servizio (o che hanno prestato servizio negli ultimi tre anni) con contratto al 30 giugno o 31 agosto.
Al contrario, chi è in servizio su una supplenza temporanea (comprese le supplenze fino al termine delle lezioni) non ha né l’obbligo né la facoltà di presentare domanda (tranne come detto la facoltà per i docenti abilitati che hanno prestato servizio per almeno un anno nel precedente triennio con contratto al 30 giugno o 31 agosto).
DOCENTI IN REGIME DI PART-TIME
Ai sensi dell’art. 12 del d.m. n. 183 del 2019, i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno la facoltà (e non l’obbligo) di presentare istanza di nomina in qualità di commissario esterno. Qualora siano nominati, tali docenti sono tenuti a prestare servizio secondo l’orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e ai medesimi sono corrisposti, per il periodo dell’effettiva partecipazione all’esame, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell’attività lavorativa, ai soli fini dello svolgimento della funzione di commissario esterno.
DOCENTI CON SPEZZONE ORARIO
I docenti con contratto a tempo determinato su spezzone orario (inferiore alle 18 ore) sono invece obbligati a presentare domanda. Sul punto l’USP di Milano è già intervenuto con la nota n. 6519 dell’1 dell’aprile 2014 chiarendo che trattandosi di tipologia di contratto diversa rispetto al part-time, non assimilabili tra loro, anche i docenti con contratti di lavoro su spezzone orario sono obbligati alla presentazione della domanda.
INSEGNANTI DI SOSTEGNO
I docenti di sostegno, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento di discipline della scuola secondaria di secondo grado hanno la facoltà (e non l’obbligo) di presentare istanza di nomina in qualità di commissario esterno. Non possono presentare domanda di partecipazione all’esame di Stato per commissario esterno i docenti di sostegno che hanno seguito durante l’anno scolastico candidati con disabilità, che partecipano all’esame di Stato.
DOCENTI DISABILI O CHE USUFRUISCONO DELLA LEGGE 104/1992
I docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della I. n. 104 del 1992 (assistenza a persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado) hanno la facoltà di presentare istanza di nomina in qualità di commissario esterno, pur non essendovi obbligati.
Quindi il docente in situazione di disabilità, anche non grave, non è obbligato a presentare tale istanze. Similmente i docenti che usufruiscono della Legge 104/1992 per l’assistenza a una persona con handicap in situazione di gravità, presenta la mera facoltà di presentare istanza di partecipazione in qualità di commissario esterno.
OBBLIGO DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione ai lavori delle commissioni dell’esame di Stato rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola.
Non è, pertanto, consentito rifiutare l’incarico o lasciarlo, anche nel caso di nomina in sede non richiesta o in commissioni operanti in ordini di studio diversi da quelli di servizio, salvo i casi di legittimo impedimento. Eventuali inosservanze sono suscettibili di valutazione sotto il profilo disciplinare.
SEDI ESPRIMIBILI
Nella domanda è possibile esprimere le sedi di preferenza. Se l’utente è in servizio può esprimere preferenze nell’ambito della provincia di servizio o residenza, se è a riposo o non in servizio può esprimere preferenze nell’ambito della provincia di residenza. Le preferenze sono, in ogni caso, facoltative. Possono essere acquisite, al più, 14 preferenze di sede (indifferentemente distretti scolastici, comuni o province).
Oltre alla selezione delle sedi di preferenza, l’utente ha la possibilità di specificare se, nella fase della nomina d’ufficio, desideri essere nominato nell’ambito del Comune di Servizio o del Comune di Residenza.
PROVINCIA LIMITROFA PER LA NOMINA D’UFFICIO
Tramite una tendina è possibile scegliere la provincia limitrofa. L’informazione sarà tenuta in considerazione dalla procedura automatica di nomina solo in via residuale, sui posti rimasti vacanti dopo le fasi territoriali di assegnazione nell’ambito del comune e della provincia.
LE MAD (MESSE A DISPOSIZIONE) COME SOSTITUTI DEI COMMISSARI
I soggetti non indicati nella Circolare Ministeriale né tra quelli che presentano l’obbligo di presentare la domanda né tra quelli che hanno la facoltà, possono invece inviare apposita istanza di messa disposizione (MAD) per candidarsi come sostituti dei commissari.
A tal fine i vari Uffici Scolastici Provinciali (USP) pubblicano ogni anno, solitamente nei messi di marzo e aprile, i relativi avvisi e modelli da compilare e inviare secondo le modalità e i termini indicati in ciascun avviso.
VEDI L’ORDINANZA
VEDI L’ALLEGATO 1
VEDI L’ALLEGATO 2
VEDI L’ALLEGATO 3
VEDI L’ALLEGATO 4
VEDI L’ALLEGATO 5 (CALENDARIO ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI)
VEDI L’ALLEGATO 6
VEDI L’ALLEGATO 7
VEDI L’ALLEGATO 8
VEDI L’ALLEGATO 9 (RIEPILOGO ADEMPIMENTI)
VEDI L’ALLEGATO 10
VEDI L’ALLEGATO 11