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Esami di Stato 2023/24: discipline affidate ai commissari esterni e indicazioni sullo svolgimento del colloquio [Decreto]

É stato pubblicato il Decreto di individuazione delle discipline oggetto della seconda prova scritta per l’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione dell’anno scolastico 2023/2024 e scelta delle discipline affidate ai commissari esterni delle commissioni d’esame.

In particolare, le tabelle allegate al decreto individuano: 

  • le discipline oggetto della seconda prova scritta dell’esame di Stato conclusivo dei percorsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, a eccezione degli istituti professionali del vigente ordinamento, per i quali le seconde prove vertono sulle competenze in uscita e sui nuclei fondamentali di indirizzo correlati;
  • le discipline affidate ai commissari esterni delle commissioni d’esame.

Ricordiamo inoltre che quando la prima prova è affidata ad un commissario esterno, la materia oggetto della seconda prova viene affidata ad un commissario interno e viceversa.

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VEDI LE TABELLE PER GLI ISTITUTI PROFESSIONALI
VEDI LE TABELLE PER GLI ISTITUTI PROFESSIONALI PREVIGENTE ORDINAMENTO

É possibile consultare i dati anche direttamente sul Motore di Ricerca del Ministero.

SCUOLE ITALIANE ALL’ESTERO
Per l’anno scolastico 2023/2024,  le suddette individuazioni trovano applicazione anche nelle scuole italiane all’estero, nelle quali è sempre affidata al commissario interno la lingua straniera che è veicolare nel Paese in cui ha sede l’istituzione scolastica.

Fanno eccezione le  scuole italiane all’estero ove sono attivi i percorsi EsaBac ed EsaBac techno nelle quali, ai sensi rispettivamente dell’articolo 3, comma l, del decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 95, e dell’articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 4 agosto 2016, n. 614, è assicurata la presenza del commissario esterno competente per la disciplina di lingua e letteratura francese ovvero di lingua, cultura e comunicazione francese e del commissario per la disciplina di storia.

IL COLLOQUIO
Il colloquio è disciplinato dall’articolo 17, comma 9, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente (PECUP). Nello svolgimento dei colloqui la commissione d’esame tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente.

Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio:

  1. di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;
  2. di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento con riferimento al complesso del percorso effettuato;
  3. di aver maturato le competenze di educazione civica, come definite nel curricolo d’istituto e previste dalle attività declinate dal documento del consiglio di classe.

Il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione, attinente alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema, ed è predisposto e assegnato dalla commissione.

La commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il coinvolgimento delle diverse discipline valorizzandone soprattutto i nuclei tematici fondamentali, evitando una rigida distinzione tra le discipline stesse e sottolineando, in particolare, la dimensione del dialogo pluridisciplinare e interdisciplinare. I commissari interni ed esterni possono condurre l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente, anche relativamente alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.

La commissione provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei materiali all’inizio di ogni giornata di colloquio, prima del loro avvio, per i relativi candidati. Il materiale è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare.

Nella predisposizione dei materiali e nell’assegnazione ai candidati, la commissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida.

Nell’ambito del colloquio possono essere accertate le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della commissione di esame.

Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel rispetto di quanto previsto dall’art. 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

La commissione dispone di venti punti per la valutazione del colloquio. La commissione procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio viene espletato. Il punteggio è attribuito dall’intera commissione, compreso il presidente.

Per i candidati delle classi/commissioni interessate dal Progetto EsaBac/EsaBac techno si rinvia a quanto indicato nei decreti ministeriali 8 febbraio 2013, n. 95, e 4 agosto 2016, n. 614, come integrati dal decreto ministeriale 24 aprile 2019, n. 384. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale n. 95 del 2013, il Presidente della commissione può autorizzare la collaborazione di personale esperto per la valutazione della prova scritta della disciplina della storia, quale il docente conversatore di lingua, già utilizzato durante l’anno scolastico. Parimenti, per l’EsaBac techno, trova applicazione l’articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 2016, n. 614.

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