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Esami di Stato 2020: ecco cosa prevede la bozza dell’Ordinanza, plenaria il 15 giugno, colloqui a partire dal 17

Sono pronte le Ordinanze con le indicazioni per lo svolgimento degli Esami di Stato e la valutazione finale degli alunni. Le Ordinanze, presentate alle Organizzazioni Sindacali, sono state inviate ieri al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione per il necessario parere prima della loro pubblicazione. Si tratta di tre testi: uno per la valutazione di fine anno delle studentesse e degli studenti e per il recupero degli apprendimenti, uno per gli Esami del primo ciclo, uno per gli Esami del secondo ciclo.

Di seguito la sintesi dei contenuti del testo relativo agli esami del secondo ciclo.

ESAMI DEL SECONDO CICLO
Gli Esami del secondo ciclo avranno inizio il 17 giugno alle ore 8.30 con l’avvio dei colloqui, per quest’anno l’unica prova prevista. Saranno ammessi all’esame gli studenti che hanno frequentato l’ultimo anno dei percorsi di istruzione secondaria anche in assenza dei requisiti normalmente richiesti (votazioni, assenze). Quindi tutti avranno la possibilità di sostenere le prove, tenuto conto del periodo dell’emergenza.

STUDENTI CHE INTENDANO AVVALERSI DELL’ABBREVIAZIONE PER MERITO
A domanda potranno essere ammessi gli studenti che intendono avvalersi dell’abbreviazione per merito. Tale facoltà si applica agli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all’insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative.

CANDIDATI ESTERNI
L’ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento in presenza degli esami preliminari le cui sessioni si terranno a partire dal 10 luglio 2020. Le disposizioni specifiche concernenti l’esame di Stato per il secondo ciclo di istruzione dei candidati esterni, nell’ambito della sessione straordinaria sono adottate con specifica ordinanza, fermo restando quanto previsto dalla presente ordinanza. La configurazione dell’esame di Stato per i candidati esterni corrisponde a quella prevista per i candidati interni dalla presente ordinanza.

ESAMI IN PRESENZA ED ECCEZIONI
Gli esami di Stato si svolgeranno in presenza. Tuttavia, il Dirigente scolastico, sentito il competente Consiglio di classe, valuta le richieste di effettuazione delle prove di esame fuori dalla sede scolastica da parte di candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo d’esame, disponendo le modalità di esame in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona. 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Entro il 30 di maggio il Consiglio di classe elabora il documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso Consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame.
A tale documento farà riferimento la commissione per la predisposizione dei materiali che saranno proposti ai candidati alla prova orale.

CREDITO SCOLASTICO
Per dare il giusto peso al percorso scolastico, il credito scolastico è valutato fino a un massimo di 60 punti di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta, anziché i tradizionali 40 punti come prima dell’emergenza. 
Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A alla presente ordinanza.

VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO
​​​​​​​Al colloquio orale si potranno conseguire fino a 40 punti. Il voto massimo finale possibile resta, infatti, 100/100. Si potrà ottenere la lode, come ogni anno. I crediti del triennio finale di studi saranno ricalibrati secondo le tabelle che saranno allegate all’Ordinanza ministeriale. L’anno in corso avrà un peso fino a 22 crediti.

COMMISSIONE D’ESAME
Le commissioni d’esame sono costituite da due sottocommissioni, costituite ciascuna da sei commissari appartenenti all’istituzione scolastica sede di esame, con presidente esterno unico per le due sottocommissioni. I commissari sono designati dai competenti consigli di classe secondo le disposizioni dell’articolo 5 dell’Ordinanza commissioni.

SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DELLE COMMISSIONI
La partecipazione ai lavori delle commissioni dell’esame di Stato da parte del presidente e dei commissari rientra tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie dei dirigenti scolastici e del personale docente della scuola. Non è consentito ai componenti le commissioni di rifiutare l’incarico o di lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento per motivi che devono essere documentati e accertati.
Le sostituzioni di componenti le commissioni, che si rendano necessarie per assicurare la piena operatività delle commissioni stesse sin dall’insediamento e dalla riunione preliminare, sono disposte dal dirigente scolastico nel caso dei componenti, dall’USR nel caso dei presidenti.
Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, deve rimanere a disposizione dell’istituzione scolastica di servizio fino al 30 giugno 2020.

In caso di sostituzione di un componente la commissione, si procede secondo il seguente ordine di priorità:

a) individuazione e nomina di docente della medesima disciplina o in possesso di relativa abilitazione o in subordine titolo di studio, in servizio presso l’istituzione scolastica sede d’esame;

b) individuazione e nomina di docente di disciplina affine o in possesso di relativa abilitazione o in subordine titolo di studio, in servizio presso l’istituzione scolastica sede d’esame;

c) individuazione e nomina di docente della medesima disciplina o in possesso di relativa abilitazione o in subordine titolo di studio, cui affidare incarico di supplenza per la durata degli esami di Stato;

d) individuazione e nomina di docente di disciplina affine o in possesso di relativa abilitazione o in subordine titolo di studio, cui affidare incarico di supplenza per la durata degli esami di Stato;

e) nel solo caso in cui non sia possibile individuare i docenti di cui alle precedenti lettere, individuazione e nomina di docente di altra disciplina, secondo il seguente ordine di priorità:

i. docente del consiglio di classe corrispondente alla sottocommissione;

ii. docente in servizio presso l’Istituzione scolastica sede d’esame;

iii. docente cui affidare incarico di supplenza per la durata degli esami di Stato

ASSENZA DEL COMMISSARIO
Durante l’espletamento del colloquio, nell’ipotesi di assenza non superiore a un giorno dei commissari, sono interrotte tutte le operazioni d’esame relative al giorno stesso. 
In ogni altro caso di assenza, il commissario assente è tempestivamente sostituito per la restante durata delle operazioni d’esame. Qualora si assenti il presidente, sempre per un tempo non superiore a un giorno, possono effettuarsi le operazioni che non richiedono la presenza dell’intera commissione. In luogo del presidente, deve essere presente in commissione il suo sostituto.

L’assenza temporanea dei componenti della commissione deve riferirsi a casi di legittimo impedimento documentati e accertati.

RIUNIONE PLENARIA
Il presidente e i commissari delle due classi abbinate si riuniscono in seduta plenaria presso l’istituto di assegnazione il 15 giugno 2020 alle ore 8:30
Nella riunione plenaria il presidente, sentiti i componenti ciascuna sottocommissione, fissa i tempi e le modalità di effettuazione delle riunioni preliminari delle singole sottocommissioni.

ORGANIZZAZIONE DEL COLLOQUIO
La prova orale si svolgerà in presenza a meno che le condizioni epidemiologiche non lo consentano e con specifiche deroghe per casi particolari. La commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della durata complessiva indicativa di 60 minuti.

Il numero dei candidati che sostengono il colloquio, per ogni giorno, non può essere superiore a cinque, salvo motivata esigenza organizzativa.
Il colloquio sarà organizzato in diversi momenti:

  1. Ciascun candidato discuterà, in apertura di colloquio, un elaborato concernente le discipline di indirizzo, trattando un argomento concordato che sarà assegnato dai docenti di quelle discipline a ogni studente entro il 1° giugno.
  2. È prevista poi, la discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno. Si farà riferimento ai testi contenuti nel documento elaborato dal Consiglio di classe.
  3. Il candidato analizzerà, a seguire, un materiale assegnato dalla commissione sempre coerente con il percorso fatto sulla base del documento predisposto dal Consiglio di classe entro il 30 di maggio.
  4. Esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, ex alternanza scuola-lavoro) svolta nel corso del percorso di studio.
  5. Saranno infine esposte le esperienze svolte nell’ambito dei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento e saranno accertate le conoscenze relative a “Cittadinanza e Costituzione” secondo quanto effettivamente svolto dalla classe.

CLIL
Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della Commissione di esame.

CANDIDATI CON DISABILITÀ
Il consiglio di classe stabilisce la tipologia della prova d’esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto all’interno del piano educativo individualizzato (PEI), con riferimento anche alla partecipazione o meno alle discipline oggetto del piano di studi per l’ultimo anno.
La prova è considerata di valore equipollente se, pur prevedendo l’utilizzo di mezzi tecnici o modalità diverse, ovvero lo sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti, è comunque atta a consentire la verifica degli obiettivi di apprendimento previsti dallo specifico indirizzo di studi, al fine del rilascio del relativo diploma.
Il consiglio di classe, inoltre, stabilisce per quali studenti sia necessario provvedere, in ragione del PEI e della specifica patologia, allo svolgimento dell’esame in modalità telematica, qualora l’esame in presenza, anche per effetto dell’applicazione delle misure sanitarie di sicurezza, risultasse inopportuno o di difficile attuazione. In caso di esigenze sopravvenute dopo l’insediamento della commissione con la riunione plenaria, all’attuazione del presente comma provvede il presidente, sentita la sottocommissione.
Per la predisposizione e lo svolgimento della prova d’esame, la commissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l’anno scolastico. Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità sono nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della commissione.

La prova orale, ove di valore equipollente, determina il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento della prova equipollente. Agli studenti con disabilità, per i quali è stata predisposta dalla commissione, in base alla deliberazione del consiglio di classe, una prova d’esame non equipollente o che non partecipano agli esami, è rilasciato un attestato di credito formativo recante gli elementi informativi relativi all’indirizzo e alla durata del corso di studi seguito e alle discipline comprese nel piano di studi.

VOTO FINALE
Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame di Stato è di 60/100. La sottocommissione può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di cinque punti, sulla base dei criteri La sottocommissione all’unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire dell’integrazione

SVOLGIMENTO DEI LAVORI IN MODALITÀ TELEMATICA
Nel solo caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano i lavori delle commissioni e le prove d’esame potranno svolgersi in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona.
nei casi in cui uno o più commissari d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, inclusa la prova d’esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica, il presidente dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona.

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